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Un vademecum per non
sbagliare
di Vincenzo Martorano
All’inizio del testo unico un glossario che
spiega il significato dei vocaboli più
importanti, facilitando la comprensione del
dettato normativo con positive ricadute in
termini di certezza del diritto.
Un elenco di definizioni, dirette a
precisare la natura degli istituti e il
significato dei principali vocaboli
rilevanti nella materia dà l'avvio al testo
unico sulla documentazione amministrativa.
La tendenza a inserire in provvedimenti
normativi, soprattutto di complessa lettura
- come quello in esame - elenchi del genere,
nata nell'ambito dell'ordinamento
comunitario, si è ormai affermata anche in
quello interno, con innegabili positivi
risultati in termini di certezza del
diritto. Mentre molte delle formulazioni si
limitano a riproporre il contenuto di
disposizioni previgenti, alcune di esse
codificano concetti sinora affidati alla
sola elaborazione di dottrina e
giurisprudenza ovvero riprendono espressioni
già introdotte in via amministrativa, ad
esempio con circolari. È il caso delle
definizioni relative ai termini
«certificato», «dichiarazione sostitutiva»,
«documento d'identità», «documento di
riconoscimento», «legalizzazione di
fotografia», «amministrazione procedente» e
«amministrazione certificante».
·
nella scia di quanto già stabilito
dalla legge 241/1990 e dal Dpr 403/1998, ai
soggetti gestori, a qualunque titolo, di
servizi pubblici, non solo nei rapporti con
l'utenza, ma anche (accogliendo un
suggerimento delle competenti Commissioni
parlamentari) in quelli intercorrenti tra
loro;
·
riproducendo il disposto
dell'articolo 2 della legge 340/2000 (su
Guida agli Enti Locali del 23 dicembre 2000
n. 46), ai privati che vi consentano.
L'ampiezza della
previsione deve far ritenere senza dubbio
ammissibile, nei confronti dei gestori di
servizi pubblici e dei soggetti privati
consenzienti, la possibilità di avvalersi
non solo delle dichiarazioni sostitutive, ma
anche di tutti gli altri istituti di
semplificazione disciplinati dal testo unico
(accertamento d'ufficio, esibizione di
documenti d'identità, utilizzo di
certificati oltre il termine di validità,
legalizzazione di fotografie, modalità
semplificate di autentica di firma e di
fotocopie). L'estensione ai privati
permette, tra l'altro, di ricomprendere
nell'ambito di applicazione del testo unico
anche i notai, che ne erano in precedenza
unanimemente considerati esclusi, essendo
qualificati come esercenti una pubblica
funzione e non un pubblico servizio.
·
l'articolo 1, comma 3, del Dl
32/2000, convertito con modificazioni in
legge 97/2000 (su Guida agli Enti Locali
dell'11 marzo 2000 n. 9 e del 3 giugno 2000
n. 20), in materia di provvedimenti di
rilascio di immobili a uso abitativo;
·
la legge 217/1990, come modificata e
integrata dal disegno di legge approvato in
via definitiva dal Senato lo scorso 28
febbraio, in tema di ammissione al gratuito
patrocinio.
L'estensione alle persone giuridiche
- Con una previsione forse un po'
ridondante, l'articolo 3 del testo unico
indica coloro che possono avvalersi delle
modalità di produzione di atti e documenti
nei confronti della pubblica amministrazione
e degli altri soggetti sopra indicati.
Questa facoltà viene innanzitutto
espressamente estesa - in conformità a
quanto già evidenziato dalla Funzione
pubblica - alle persone giuridiche,
limitatamente a quelle aventi sede legale in
Italia o in uno degli altri Paesi
appartenenti all'Unione europea. L'ampiezza
dell'elencazione, che comprende anche
società di persone, enti, associazioni e
comitati, porta a ritenere non
indispensabile, allo scopo, l'avvenuto
riconoscimento della personalità giuridica.
Inoltre, poiché il medesimo articolo 3
include in quest'ambito anche le pubbliche
amministrazioni, si rende possibile
ipotizzare l'applicazione delle norme del
testo unico anche nei rapporti tra uffici
pubblici e, addirittura, l'impiego, da parte
di un'amministrazione, degli strumenti di
semplificazione della documentazione nei
confronti di soggetti erogatori di servizi
pubblici nonché nei confronti dei privati
che vi consentano.
·
sostituisce al requisito della
residenza quello del possesso di regolare
autorizzazione al soggiorno nel nostro
Paese, di conseguenza ampliando, nello
specifico, il novero dei potenziali
destinatari delle norme;
·
elimina il riferimento all'autocertificabilità
di circostanze comprovabili da parte di
soggetti privati, riferimento che aveva
suscitato alcune perplessità in dottrina, in
quanto rendeva, in astratto, impropriamente
più ampie le possibilità di utilizzo delle
dichiarazioni per questi soggetti che per i
cittadini italiani e comunitari;
·
fa espressamente salve le norme
concernenti la disciplina dell'immigrazione
e la condizione dello straniero (si vedano,
in particolare, il Dlgs 286/1998 e il Dpr
394/1999 - quest'ultimo pubblicato su Guida
agli Enti Locali del 25 dicembre 1999 n. 49)
nonché le disposizioni contenute in
convenzioni internazionali;
·
riproducendo quanto disposto dal
citato Dpr 394/1999, precisa che, al di
fuori dei casi indicati, il cittadino
extracomunitario è tenuto a comprovare
fatti, stati e qualità mediante certificati
o attestazioni rilasciati dai competenti
uffici stranieri e corredati di traduzione
in lingua italiana dichiarata conforme a
cura della nostra autorità consolare.
I rimedi nei casi di impedimento
- L'articolo 4 del testo unico
riprende, al riguardo, innanzitutto la
formulazione di cui all'articolo 5 del Dpr
403/1998, confermando la possibilità, per
coloro che non sappiano o non possano
firmare, di rendere (senza testimoni) la
dichiarazione al pubblico ufficiale, il
quale, accertata l'identità del soggetto
interessato, attesta nell'atto la
sussistenza dell'impedimento a
sottoscrivere. Accogliendo un'indicazione
contenuta nel parere reso dal Garante per la
privacy, la nuova disposizione non richiede
più che sia fatta menzione della specifica
causa dell'impedimento, formalità che
avrebbe potuto - come ha sottolineato
giustamente l'Autorità - comportare lesioni
alla sfera della riservatezza di dati
concernenti lo stato di salute e, quindi,
«sensibili» (articoli 22 e 24 della legge
675/1996). Una più sostanziosa novità è
contenuta nel comma 2 dello stesso articolo
4, che individua una soluzione per i casi in
cui l'interessato si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, per ragioni
connesse allo stato di salute. Si
stabilisce, infatti, che in tali ipotesi la
dichiarazione possa essere resa al pubblico
ufficiale, previo accertamento
dell'identità, da uno dei familiari
dell'interessato - nell'ordine riportato
nella disposizione stessa - con espressa
indicazione dell'esistenza di un impedimento
(neanche nella fattispecie, quindi, è
necessario precisarne la ragione specifica).
L'autentica della copia
L'autentica della firma
Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2002 |