Nel
labirinto delle norme
di Vincenzo Martorano
Il testo unico
sulla documentazione amministrativa ha
tagliato il traguardo.
Le disposizioni eterogenee che
regolamentavano la materia non avevano
permesso di realizzare lo scopo principale
della riforma: la semplificazione dei
procedimenti.
Il nuovo assetto organico oltre a rendere
più agile l’applicazione della disciplina
apre la porta al sistema informatico e alla
futura “decertificazione”
Trova finalmente un assetto organico la
documentazione amministrativa. La materia
era, in precedenza, disciplinata da una
serie di disposizioni eterogenee che si sono
stratificate nel corso dell'ultimo
trentennio. Situazione, questa, che non
favoriva di certo una lettura univoca del
quadro normativo di riferimento e, in
definitiva, il pieno affermarsi dei principi
di semplificazione sanciti dal legislatore,
i quali, percorrendo trasversalmente tutto
il sistema amministrativo, interessano anche
- e soprattutto - il settore in questione.
Il nucleo originario della normativa in
esame è costituito dalla legge 15/1968 che,
nel ridisegnare il quadro della materia
(produzione agli organi della pubblica
amministrazione di atti e documenti nonché
loro formazione, rilascio e conservazione da
parte degli organi stessi), ha introdotto
nel nostro ordinamento alcuni nuovi - e, per
certi versi, rivoluzionari - strumenti
giuridici alternativi al tradizionale
sistema della certezza pubblica.
Questo sistema era basato sull'attribuzione
in via esclusiva ai pubblici poteri
dell'attività certificativa e, più in
generale, della competenza ad attestare
realtà giuridiche rilevanti nei rapporti tra
i soggetti amministrati.
L'autocertificazione - Ci
si riferisce in primis
all'autocertificazione, che consente
all'interessato di sostituire la produzione
di certificati e altri documenti in favore
della pubblica amministrazione, al fine di
comprovare l'esistenza dei presupposti e il
possesso dei requisiti di volta in volta
fissati dalla legge, con quella di
dichiarazioni dallo stesso sottoscritte, in
un'ottica di responsabile e consapevole
collaborazione del cittadino ai fini dello
svolgimento dell'attività amministrativa.
Occorre sottolineare, in ogni caso, come
l'istituto in questione non sia nato con la
legge 15/1968, che ne ha piuttosto
generalizzato l'ambito applicativo:
l'autocertificazione fece, infatti, la sua
comparsa nell'ordinamento italiano già 14
anni prima, tramite il Dpr 368/1954, con cui
si stabiliva la possibilità di dichiarare
nella domanda di partecipazione ai concorsi
pubblici i requisiti prescritti, accollando
l'onere di presentazione di certificati e
documenti originali solo ai vincitori.
Ispirati alle medesime esigenze di
semplificazione degli adempimenti rimessi al
cittadino si presentano anche gli altri due
strumenti alternativi previsti dalla citata
legge 15/1968, vale a dire la documentazione
mediante semplice esibizione e
l'accertamento d'ufficio. Con il primo,
l'interessato ha la possibilità di
comprovare fatti, stati e qualità esibendo
all'ufficio competente documenti, anche
d'identità, contenenti l'attestazione dei
dati richiesti; con il secondo, è la stessa
amministrazione procedente a doversi
attivare direttamente, senza coinvolgere il
cittadino, al fine di acquisire presso gli
uffici pubblici competenti le informazioni
di volta in volta rilevanti.
Detta legge ha vissuto, però, un periodo
ventennale di sostanziale disapplicazione,
poiché il modello di amministrazione cui si
ispirava non corrispondeva alla tradizionale
realtà organizzativa e culturale dei
pubblici poteri, basata su una concezione
del rapporto con i cittadini lontana dalla
logica della semplicità e della
collaborazione.
La semplificazione - Si
spiega, quindi, come - dopo alcuni flebili
tentativi operati in via amministrativa - un
testo normativo come la legge 241/1990, che
ha contribuito in maniera determinante a
ridisegnare il rapporto
amministrazione-cittadino, abbia dedicato
alcune disposizioni al rilancio dei
ricordati istituti di semplificazione: il
nuovo modello di attività amministrativa,
improntato alla snellezza e alla
partecipazione, si rivela idoneo a rendere
effettivamente possibile il pieno utilizzo
degli istituti stessi.
Per la stessa ragione, l'autocertificazione
e gli altri strumenti di semplificazione
della documentazione trovano ampio spazio
nell'ambito delle leggi di riforma
amministrativa di fine anni '90. Ci si
riferisce, in particolare, alla legge
127/1997 e al relativo regolamento di
attuazione, adottato con Dpr 403/1998,
nonché - sebbene in misura minore - alla
legge 191/1998.
Gli istituti in questione, anzi, sono
giustamente considerati - pur senza
sottovalutare il notevolissimo rilievo
attribuibile alle altre misure - tra le
manifestazioni più tangibili di tutto il
processo di riforma in atto, sia per il
cospicuo impatto sui cittadini che per i
positivi risultati ottenuti (si pensi, in
particolare, all'elevata percentuale di
riduzione del numero di certificati
rilasciati e di autentiche di firma
effettuate nonché all'indice di gradimento
rilevato tra i cittadini stessi).
Semplificazione e riforma
dell'amministrazione sono diventati,
addirittura, quasi sinonimi, poiché tutto
ciò che consente di ridurre la complessità
del sistema è considerato un contributo
all'efficienza e, dunque, in quanto tale,
alla riforma.
I nuovi provvedimenti sono intervenuti sulla
materia in più direzioni, in particolare
ampliando l'ambito di applicazione, sia
oggettivo che soggettivo, della normativa e
semplificando ulteriormente gli adempimenti
richiesti ai cittadini e, in parte, agli
stessi uffici pubblici. Più di recente,
l'ambito soggettivo di applicazione delle
norme in esame è stato ulteriormente
ampliato dall'articolo 2 della legge
340/2000 (legge annuale di semplificazione
per l'anno 1999 - su Guida agli Enti Locali
del 23 dicembre 2000 n. 46), che ha ammesso
la possibilità di utilizzare gli strumenti
di semplificazione della documentazione
amministrativa anche nei rapporti
interprivati.
La gestione informatica -
Su
un
altro versante, poi, che nasce dal Dlgs
39/1993 e prosegue con la legge 59/1997 (Bassanini-uno)
e i suoi provvedimenti di esecuzione, si
sono di recente affermati nell'ordinamento
nuovi istituti giuridici relativi alla
gestione informatica dell'attività
amministrativa e del rapporto tra cittadini
e uffici pubblici, alla cui effettiva
attuazione è rivolto il piano per
l'e-government approvato dal Consiglio dei
ministri il 23 giugno dello scorso anno. Il
riferimento è, ovviamente, alla firma
digitale, al documento informatico, al
protocollo informatico e alla carta
d'identità elettronica, che incideranno
presto in maniera rilevantissima sul
delineato assetto della materia in esame.
All'esigenza di coerenza dell'impianto
normativo concernente la documentazione
amministrativa tradizionale si è aggiunta,
di conseguenza, quella di armonizzare
l'impianto medesimo con i richiamati nuovi
strumenti giuridico-tecnologici, in modo da
disciplinare efficacemente sia la fase
attuale di sperimentazione e transizione,
sia il futuro regime informatico, che
comporterà quella che viene definita come "decertificazione"
dell'attività amministrativa.
Il testo unico - La
necessità di redigere un testo unico che
razionalizzasse la disciplina del settore,
evidenziata anche dall'elevato numero di
circolari esplicative emanate dalle varie
amministrazioni - le cui soluzioni
interpretative, tra l'altro, non sempre
hanno condotto a risultati univoci - è stata
colta dal legislatore con la legge 50/1999 (Bassanini-quater),
che, nell'ambito di un vastissimo programma
di riordino normativo, ha incluso anche la
materia in questione, alla quale, anzi, è
stato attribuito carattere di priorità da
parte degli indirizzi formulati in proposito
dal Parlamento all'Esecutivo.
E il testo unico sulla documentazione
amministrativa è proprio il primo, tra
quelli previsti dalle riforme Bassanini, a
raggiungere il traguardo della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale (altri testi unici
recentemente emanati promanano, infatti, da
fonti diverse: quello concernente
l'ordinamento degli Enti locali, ad esempio,
nasce dalla legge 120/1999).
In sede di stesura del testo, si è posto il
problema del metodo da utilizzare per
accorpare - come espressamente prescritto
dall'articolo 7, comma 2, della citata legge
50/1999 - in un unico contesto, pur con le
opportune evidenziazioni, disposizioni di
rango diverso, cioè sia legislative che
regolamentari (cosiddetto "testo unico
misto").
In base alle già richiamate risoluzioni di
Camera e Senato e secondo quanto
successivamente disposto dall'articolo 1,
comma 6, della già citata legge 340/2000, la
questione è stata risolta mediante
l'approvazione contestuale, al termine di un
laboriosissimo iter, di tre testi distinti,
contenenti rispettivamente:
·
l'insieme di tutte le disposizioni
vigenti (testo A, adottato con Dpr
445/2000);
·
le sole norme di rango legislativo
(testo B, emanato con Dlgs 443/2000);
·
le sole norme di livello
regolamentare (testo C, adottato con Dpr
444/2000).
Gli ultimi due
provvedimenti
producono, ciascuno per la propria parte e
al proprio livello, gli effetti normativi di
carattere costitutivo, che il primo
provvedimento - l'unico al quale occorrerà
far riferimento in sede di applicazione
pratica - contestualmente unifica e
riproduce attraverso la veste formale del
Dpr, avente un valore meramente ricognitivo.
L'esigenza di evidenziare, all'interno del
testo A, la natura della disposizione
(legislativa o regolamentare) è stata
soddisfatta, poi, apponendo, accanto a ogni
singolo articolo o comma, la lettera "L"
ovvero la lettera "R".
In maniera analoga, si procederà per il
prescritto aggiornamento periodico del testo
unico, il quale dovrà avvenire - secondo
quanto disposto dall'articolo 1, comma 6,
della legge 340/2000 - in base alle
indicazioni contenute nelle successive leggi
annuali di semplificazione.
La correttezza del criterio seguito è stata
riconosciuta anche dal Consiglio di Stato -
chiamato a esprimere il proprio parere sullo
schema di testo unico - il quale ha
osservato, però, che il Governo avrebbe
potuto anche seguire un'altra strada,
approvando contestualmente, all'interno di
uno stesso decreto, norme di livello, forza
e valore diversi.
Secondo il medesimo consesso, tra l'altro,
la delegificazione della materia avrebbe
potuto essere pressoché completa, fatta
eccezione per alcune disposizioni sulla
riservatezza dei dati personali e per quelle
penali, data l'indubbia natura organizzativa
delle norme in materia di documentazione (si
ricordi, infatti, che gli aspetti relativi
all'organizzazione della pubblica
amministrazione sono stati oggetto di
delegificazione a opera della legge 59/1997
e successive modifiche e integrazioni).
Il coordinamento normativo -
Il testo unico non si limita a raccogliere
le disposizioni previgenti in materia, ma -
sempre in applicazione dell'articolo 7,
comma 2, della legge 50/1999 - procede al
coordinamento formale delle stesse,
apportando le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica
dell'impianto complessivo e per adeguare e
semplificare il linguaggio normativo. In
quest'ottica si spiega la natura
innovativa di molte disposizioni, che sono
state scritte anche sulla base delle
indicazioni emerse in sede di monitoraggio
sull'attuazione pratica della riforma.
Come ha riconosciuto il Consiglio di Stato,
l'attività di coordinamento normativo svolta
ha consentito di espandere nella misura
massima possibile le potenzialità
applicative insite nelle norme legislative e
regolamentari previgenti: non è stato,
pertanto, ravvisato alcun superamento dei
limiti posti dalla legge all'attività di
riordino affidata all'Esecutivo.
Le abrogazioni - Secondo
quanto stabilito dalla legge 50/1999, il
testo unico provvede a indicare
analiticamente le norme abrogate (articolo
77) e quelle che rimangono in vigore
(articolo 78). Tra queste ultime spiccano,
in particolare, quelle contenute nei già
citati articoli 18 e 30 della legge
241/1990, "salvate" in accoglimento di
un'esplicita richiesta formulata dalle
Commissioni parlamentari in sede di parere
sul relativo schema, da ricondurre
senz'altro alla particolare valenza
attribuibile alla legge generale sul
procedimento amministrativo.
Si tenga presente, comunque, che qualora una
norma non risulti indicata né nell'articolo
77 né nell'articolo 78, essa dovrà
intendersi in ogni caso come abrogata, in
applicazione dell'articolo 7, comma 3, della
legge 50/1999.
Sempre a proposito delle abrogazioni, è da
salutare con favore l'avvenuta
predisposizione - suggerita anch'essa dalle
Commissioni parlamentari - quale appendice
al testo, di una tabella di corrispondenza
tra i previgenti riferimenti normativi e gli
articoli del Dpr 445/2000, che consente di
apprezzare il massiccio lavoro di riordino
svolto e, soprattutto, di individuare con
facilità le innovazioni apportate.
Analogamente si è provveduto per le norme
tecniche vigenti, le quali, data la loro
rapida obsolescenza, connessa al progresso
tecnologico, non sono state riprodotte
nell'articolato, bensì riunite in
un'appendice, a fini meramente conoscitivi e
non costitutivi.
Non è stata accolta, invece, l'indicazione
sull'opportunità di predisporre, quale
ulteriore allegato, un elenco dei decreti
ministeriali, delle direttive e delle
circolari vigenti in materia, pur fatti
salvi dal già citato articolo 78, in quanto
si renderà senz'altro necessario procedere a
un tempestivo
aggiornamento degli stessi da parte delle
amministrazioni competenti, in funzione
delle novità introdotte dal testo unico in
sede di coordinamento.
Dieci anni di semplificazione
Provvedimento
|
Norma
|
Misura adottata
|
LEGGE
241/1990
|
Articolo 18,
comma 1
|
Viene imposto alle amministrazioni di
adottare le misure organizzative atte a
garantire l'applicazione delle norme in
materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da
parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni, di cui alla legge
15/1968.
|
Articolo 18,
commi 2 e 3
|
Si estende l'obbligo di ricorrere
all'acquisizione d'ufficio, da parte
dell'amministrazione, di documenti
comprovanti fatti, stati e qualità
rilevanti ai fini della decisione.
|
Articolo 30,
comma 2
|
Viene ampliato l'ambito applicativo
degli strumenti di semplificazione,
includendo - almeno in parte - le
imprese erogatrici di servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità
tra i soggetti tenuti ad accettare le
dichiarazioni sostitutive.
|
LEGGE
127/1997
|
Articolo 3,
comma 4
|
Viene sanzionata la mancata accettazione
delle dichiarazioni da parte degli
uffici pubblici.
|
Articolo 3,
commi 5, 10 e 11
|
Si sopprime la necessità di autenticare
la firma su istanze e dichiarazioni
sostitutive di certificazione.
|
Articolo 2,
comma 7
|
Vengono semplificate le modalità di
autentica delle fotografie.
|
Articolo 3,
comma 1
|
Si generalizza la facoltà di comprovare
circostanze rilevanti mediante
l'esibizione di documenti d'identità.
|
Articolo 2,
commi 3
e 4
|
Vengono ampliati i termini di validità
dei certificati, prevedendo la
possibilità del loro utilizzo anche
oltre la scadenza, mediante una
dichiarazione attestante l'assenza di
variazioni intervenute medio tempore.
|
Articolo 2,
comma 5; articolo 3,
comma 11
|
Viene sancita la possibilità di
comunicazioni via telefax o posta
elettronica tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e i
cittadini.
|
LEGGE
191/1998
|
Articolo 2,
comma 11
|
Viene soppressa pressoché totalmente la
necessità di autenticare la firma sulle
dichiarazioni sostitutive di atto
notorio.
|
DPR
403/1998
|
Articoli 1
e 2
|
Si introducono nuove possibilità di
utilizzo dell'autocertificazione.
|
Articolo 10
|
Vengono individuate le eccezioni al
principio di generale sostituibilità dei
certificati.
|
Articoli 1
e 2
|
Si generalizza l'obbligo di accettazione
delle dichiarazioni sostitutive da parte
dei concessionari e dei gestori di
pubblici servizi.
|
Articolo 5,
comma 2
|
Si consente anche ai cittadini stranieri
extracomunitari di avvalersi degli
strumenti alternativi di certezza.
|
Articolo 13,
comma 2
|
Viene attribuito valore definitivo alle
autocertificazioni, anche mediante
l'abrogazione della figura della
dichiarazione temporaneamente
sostitutiva.
|
Articolo 11
|
Si prevedono meccanismi di controllo
sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive e nuove
sanzioni in caso di mendacio.
|
Articolo 2;
comma 2;
articolo 3,
comma 4
|
Si semplificano le modalità di autentica
delle fotocopie.
|
Articolo 7
|
Vengono rinforzati gli obblighi di
acquisizione diretta di documenti da
parte dell'amministrazione e snellendo
le relative procedure.
|
Articolo 2 comma 3;
articolo 7, comma 3;
articolo 11, comma 2
|
Si estende ulteriormente la possibilità
di comunicazioni via telefax o posta
elettronica tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e i
cittadini.
|
LEGGE
340/2000
|
Articolo 2
|
Si prevede che gli strumenti di
semplificazione possano essere
utilizzati anche nei rapporti tra
privati che vi consentano.
|
Articolo 3
|
Si armonizzano
con la normativa sulla riservatezza le
modalità di accesso agli archivi
pubblici per l'accertamento d'ufficio e
il controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni.
|
Articolo 25,
comma 2
|
Viene affermato il principio di
gratuità, per le amministrazioni,
dell'accesso alle banche dati pubbliche.
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Ultimo aggiornamento:
16 febbraio 2002
|