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Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000 n.
445
TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA (TESTO A)
Nel testo
unico sono confluite tutte le disposizioni
legislative e regolamentari emanate in
materia. L’opera di aggiornamento
periodico futuro ha costretto, però, il
legislatore a elaborare tre distinti
provvedimenti. Nel Dpr 445/2000 (testo A)
sono stati, quindi, trasfusi il Dlgs
443/2000 (testo B) che contiene solamente
le norme di rango legislativo (L) e
il Dpr 444/2000 (testo C) che raccoglie
esclusivamente le disposizioni
regolamentari (R). Articolo per articolo la mappa del provvedimento
Capo I - DEFINIZIONI E AMBITO DI
APPLICAZIONE
Articolo 1
Definizioni - Attribuito il
significato ai termini contenuti nel testo
unico.
Articolo 2
Oggetto - L'ambito di applicazione
delle disposizioni è esteso ai gestori di
servizi pubblici e ai privati che vi
consentono.
Articolo 3
Soggetti - La disciplina è
applicabile, oltre che alle persone fisiche
e giuridiche italiane e comunitarie, agli
enti e alle associazioni con sede legale in
Italia o in un Paese dell'Unione europea.
Per i cittadini extracomunitari è necessario
possedere l'autorizzazione a soggiornare nel
territorio italiano.
Articolo 4
Impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione - Prevede il ricorso
alla dichiarazione per i cittadini
impossibilitati a firmare. Definite le
modalità per i casi di impedimento
temporaneo del dichiarante connesso a
ragioni di salute. Escluse le dichiarazioni
fiscali.
Articolo 5
Rappresentanza legale - Fissate le
procedure per l'utilizzo della dichiarazione
da parte di soggetti sottoposti alla potestà
dei genitori, alla tutela o curatela.
Capo
II - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Sezione I - Documenti amministrativi e atti
pubblici
Articolo 6
Riproduzione e conservazione di
documenti - I documenti degli
archivi e gli atti per i quali è prevista la
conservazione possono essere sostituiti con
tutti i mezzi idonei a garantire la
conformità agli originali. Il ministero per
i Beni e le attività culturali conserva il
potere di controllo sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico.
Articolo 7
Redazione e stesura di atti pubblici -
Tutti i mezzi che garantiscono la
conservazione nel tempo sono dichiarati
idonei per la redazione di decreti, atti
ricevuti da notai e certificazioni. Fissa le
modalità di stesura dei documenti.
Sezione II - Documento
informatico
Articolo 8
Documento informatico -
Validi i documenti, le registrazioni e le
trasmissioni eseguite con strumenti
informatici. Con un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentiti Aipa e
Garante per la protezione dei dati
personali, fissate le regole per le
operazioni di formazione, duplicazione,
conservazione, trasmissione, riproduzione e
validazione dei documenti informatici. Con
lo stesso decreto definite misure tecniche,
organizzative e gestionali per garantire la
riservatezza dei dati.
Articolo 9
Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni - Possono essere
effettuate riproduzioni e copie di atti,
dati e documenti informatici che
costituiscono fonte primaria e originale. I
dati relativi alle amministrazioni
interessate e il soggetto che ha effettuato
l'operazione devono essere facilmente
individuabili. L'Aipa, d'intesa con i
ministeri competenti, definisce le regole
per la formazione e la conservazione dei
documenti e per il materiale classificato.
Articolo 10 Forma
ed efficacia del documento informatico -
Il documento informatico sottoscritto con
firma digitale soddisfa il requisito legale
della forma scritta, ha efficacia di
scrittura privata e probatoria e assolve
l'obbligo previsto per le scritture
contabili.
Articolo 11
Contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica -
Validità per i contratti stipulati con
strumenti informatici o per via telematica
mediante l'uso della firma digitale a cui si
applicano le disposizioni in materia di
contratti negoziati al di fuori dei locali
commerciali.
Articolo 12
Pagamenti informatici - I
trasferimenti elettronici dei pagamenti tra
privati e pubbliche amministrazioni sono
effettuati secondo le regole tecniche
fissate per la formazione, la trasmissione e
la conservazione dei documenti informatici.
Articolo 13 Libri e
scritture - Ammesse la formazione e
la conservazione su supporti informatici di
libri, repertori e scritture, compresi
quelli previsti dalla legge sull'ordinamento
del notariato e degli archivi notarili.
Sezione
III - Trasmissione di
documenti
Articolo 14
Trasmissione del documento
informatico - Il documento
trasmesso per via telematica si intende
inviato quando è ricevuto all'indirizzo
dichiarato dal destinatario. Sono opponibili
a terzi la data e l'ora di formazione, di
trasmissione o ricezione di un documento
informatico.
Articolo 15
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici
di stato civile - Rinvio alle
disposizioni speciali sulle funzioni e i
poteri consolari per la trasmissione
all'estero di atti agli uffici di stato
civile.
Articolo 16
Riservatezza dei dati personali contenuti
nei documenti trasmessi - I
documenti trasmessi ad altre amministrazioni
devono contenere solamente le informazioni
personali strettamente necessarie al
perseguimento delle finalità per le quali
vengono acquisite. Disciplinate le modalità
di trasmissione dei certificati di
assistenza al parto.
Articolo 17
Segretezza della corrispondenza trasmessa
per via telematica - Divieto di
duplicare o cedere a terzi anche in forma
sintetica le informazioni contenute nei
documenti trasmessi per via telematica che
rimangono di proprietà del mittente fino a
quando non sia avvenuta la consegna.
Sezione IV - Copie autentiche,
autenticazione e
sottoscrizioni
Articolo 18
Copie autentiche - La
riproduzione fedele e duratura di un
documento può essere validamente prodotta al
posto dell'originale. L'autenticazione delle
copie consiste nell'attestazione di
conformità scritta, alla fine dell'atto, dal
pubblico ufficiale dal quale è stato emesso
o presso il quale è depositato l'originale o
al quale deve essere prodotto il documento,
nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale o altro funzionario incaricato dal
sindaco. Le copie autentiche per essere
valide devono indicare: la data, il luogo
del rilascio, il numero delle pagine
impiegate, nome e cognome del pubblico
ufficiale, la sua firma per esteso su ogni
foglio intermedio e il timbro dell'ufficio.
Introdotta la procedura semplificata nei
casi in cui l'interessato debba presentare
alle amministrazioni o ai gestori di
pubblici esercizi la copia autentica di un
documento.
Articolo 19
Modalità alternative all'autenticazione di
copie - Possibile sostituire alla
procedura dell'autentica, la presentazione
della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà sulla conformità della copia
all'originale. La stessa autodichiarazione
di conformità può anche riguardare le copie
di documenti fiscali che devono essere
conservati obbligatoriamente dai privati.
Articolo 20 Copie
di atti e documenti informatici -
Validità a tutti gli effetti di legge per i
duplicati, le copie, gli estratti del
documento informatico. Hanno piena efficacia
i documenti informatici contenenti copia o
riproduzione di atti pubblici o scritture
private se su essi è apposta o associata la
firma digitale di colui che li spedisce o
rilascia. Le copie informatiche di documenti
formati su supporto cartaceo sostituiscono
gli originali se la loro conformità è
autenticata da un notaio o da un altro
pubblico ufficiale con dichiarazione
allegata.
Articolo 21
Autenticazione delle sottoscrizioni -
Rinvio alla disciplina semplificata per
garantire l'autenticità della sottoscrizione
di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà da produrre
agli organi della pubblica amministrazione e
ai gestori di servizi pubblici.
Articolo 22
Definizioni - «Glossario»
dei termini che si riferiscono alla firma
digitale.
Articolo 23 Firma
digitale - Fissati i criteri di
apposizione o associazione della firma
digitale ai documenti informatici e
disciplinati i casi della sua revoca o
sospensione. L'apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere è sostituita
dall'apposizione della firma digitale.
Articolo 24 Firma
digitale autenticata - Stabilisce
le modalità di autenticazione della firma
digitale. Il pubblico ufficiale, dopo aver
accertato l'identità del titolare, la
validità della chiave utilizzata, la
rispondenza del documento alla volontà della
parte e la sua conformità all'ordinamento
giuridico, deve attestare che l'operazione è
stata effettuata in sua presenza.
Nell'ipotesi di documenti da allegare
formati su altri tipi di supporto, può
essere allegata copia informatica
autenticata dell'originale. La firma
digitale e la validazione temporale rendono
efficace la presentazione o il deposito di
un documento informativo.
Articolo 25 Firma
di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni - In tutti i
documenti informatici della pubblica
amministrazione la firma digitale
sostituisce quella autografa.
Articolo 26
Deposito della chiave privata -
Disciplina il deposito in forma segreta
della chiave privata presso un notaio o
altro pubblico depositario autorizzato.
Articolo 27
Certificazione delle chiavi -
Definita la procedura di certificazione per
l'utilizzo di un sistema di chiavi
asimmetriche di cifratura. Le attività di
certificazione sono effettuate da soggetti
inseriti in un elenco pubblico
periodicamente aggiornato dall'Aipa. I
certificatori devono rispondere a specifici
requisiti: forma di società, onorabilità,
affidabilità e qualità. La certificazione
può essere svolta anche da chi opera sulla
base di licenza o autorizzazione rilasciata
da altro Stato membro dell'Ue o dello Spazio
economico europeo.
Articolo 28
Obblighi dell'utente e del certificatore -
Obbligo per il certificatore e per chiunque
utilizzi un sistema di chiavi asimmetriche o
la firma digitale di adottare le misure
organizzative e tecniche idonee a evitare
danno ad altri.
Articolo 29 Chiavi
di cifratura della pubblica amministrazione
- Autonomia per la pubblica
amministrazione di generazione,
conservazione, certificazione e utilizzo
delle chiavi pubbliche. Fissate le regole a
cui devono attenersi ordini e albi
professionali.
Sezione
VI - Legalizzazione di firme e di
fotografie
Articolo 30
Modalità per la legalizzazione di
firme - Stabilisce le modalità alle
quali deve attenersi il pubblico ufficiale
per la legalizzazione della firma.
Articolo 31 Atti
non soggetti a legalizzazione -
Esonero per i pubblici ufficiali di
legalizzare le firme apposte su atti,
certificati, copie da loro rilasciati.
Articolo 32
Legalizzazione di firme di capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute -
Attribuito al provveditore agli studi il
compito di legalizzare le firme dei capi di
scuole parificate o legalmente riconosciute.
Articolo 33
Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero - Disciplina la
legalizzazione di firme sugli atti formati
nello Stato e da valere all'estero e
viceversa. Necessaria la traduzione in
lingua italiana certificata per i documenti
formati all'estero.
Articolo 34
Legalizzazione di fotografie -
Obbligo per le amministrazioni competenti di
legalizzare le fotografie presentate
dall'interessato per il rilascio di
documenti personali. Esenzione del pagamento
dell'imposta di bollo.
Sezione VII - Documenti di riconoscimento e
di
identità
Articolo 35
Documenti di identità e di
riconoscimento - Equiparazione del
documento di identità con quello di
riconoscimento purché munito di fotografia e
di timbro o di altra segnatura equivalente e
rilasciato da un'amministrazione dello
Stato. In questi documenti non è richiesta
l'indicazione dello stato civile.
Articolo 36 Carta
d'identità e documenti elettronici -
Stabilisce il contenuto della carta
d'identità elettronica e del suo analogo
documento che possono essere utilizzati
anche per il trasferimento dei pagamenti tra
soggetti privati e pubbliche
amministrazioni. Fissate con Dm Interno le
regole tecniche e di sicurezza relative alle
tecnologie e ai materiali usati per la
produzione delle carte da aggiornare con
cadenza biennale. Possibilità di
sperimentazione di nuove modalità di
utilizzazione dei documenti.
Sezione VIII - Regime
fiscale
Articolo 37
Esenzioni fiscali -
Esenzione dall'imposta di bollo per le
dichiarazioni sostitutive di certificazione
e per quelle di atto notorio.
Capo
III - SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Sezione I - Istanze e dichiarazioni da
presentare alla pubblica
amministrazione
Articolo 38
Modalità di invio e sottoscrizione
delle istanze - Istanze e
dichiarazioni possono essere trasmesse per
fax e via telematica. Fissa le modalità di
invio delle dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà da produrre agli organi
della amministrazione pubblica e ai gestori
o esercenti di pubblici servizi.
Articolo 39 Domande
per la partecipazione a concorsi pubblici -
Non sono soggette ad autentica le domande
per partecipare a concorsi pubblici.
Sezione II -
Certificati
Articolo 40
Certificazioni contestuali -
Le certificazioni che devono essere
rilasciate da uno stesso ufficio e che fanno
parte di un medesimo procedimento devono
essere contenute in unico documento.
Articolo 41
Validità dei certificati - Validità
illimitata per i certificati rilasciati
dalle pubbliche amministrazioni che
attestano stati, qualità personali e fatti
non modificabili. Per gli altri documenti la
validità è di sei mesi prolungabile mediante
disposizioni di legge o regolamenti.
Prevista la possibilità per l'interessato di
dichiarare che i dati contenuti nel
certificato non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio.
Articolo 42
Certificati di abilitazione -
Denominati rispettivamente diploma o
patentino i titoli di abilitazione
rilasciati al termine di corsi di formazione
o di procedimenti autorizzatori
all'esercizio di determinate
attività. 24
Sezione III - Acquisizione diretta
di
documenti
Articolo 43 Accertamenti d'ufficio -
Fissa le modalità per effettuare
l'accertamento d'ufficio anche utilizzando
vie telematiche o informatiche. Divieto per
le pubbliche amministrazioni o per i gestori
di servizi pubblici di richiedere atti o
certificati concernenti stati, qualità
personali e fatti già attestati su documenti
in loro possesso. Al loro posto si deve fare
ricorso alla dichiarazione sostitutiva o
all'acquisizione d'ufficio. La consultazione
diretta, solo su autorizzazione e nel
rispetto della riservatezza dei dati, degli
archivi dell'amministrazione certificante da
parte di quella procedente viene considerata
di rilevante interesse pubblico quando è
finalizzata all'accertamento d'ufficio.
Articolo
44 Acquisizione di estratti
degli atti dello stato civile - La
richiesta degli estratti degli atti di stato
civile è consentita esclusivamente per i
procedimenti che riguardano modifiche dello
stato. Al di fuori di questa ipotesi
l'acquisizione deve avvenire solo se
indispensabile.
Sezione IV - Esibizione di
documento
Articolo 45
Documentazione mediante esibizione -
Le pubbliche amministrazioni non possono
richiedere certificati attestanti stati o
fatti contenuti nel documento d'identità o
di riconoscimento esibito. Possibile invece
controllare nel corso del procedimento la
veridicità dei dati contenuti nel documento.
La registrazione delle informazioni deve
avvenire attraverso l'acquisizione della
copia fotostatica non autenticata. Nel caso
di documento scaduto i dati possono essere
comprovati mediante l'esibizione dello
stesso purché l'interessato dichiari in
fondo alla fotocopia che, dalla data del
rilascio, non ci sono state variazioni.
Sezione V - Norme in materia di
dichiarazioni
sostitutive
Articolo 46
Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni - Elencati gli
stati, le qualità personali e i fatti che
possono essere comprovati con dichiarazioni,
contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni.
Articolo 47
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà - Anche l'atto di
notorietà può essere sostituito con una
dichiarazione resa e sottoscritta
dall'interessato. Questa può riguardare
anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti. Lo smarrimento
dei documenti di riconoscimento è comprovato
da chi ne richiede il duplicato con
dichiarazione sostitutiva salvo il caso in
cui la legge preveda espressamente la
denuncia alla Polizia giudiziaria.
Articolo 48
Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive - La
validità temporale delle dichiarazioni
sostitutive è la stessa degli atti che
sostituiscono. Obbligo per le
amministrazioni di predisporre i moduli
necessari per la redazione delle
dichiarazioni nei quali devono essere
inseriti i richiami alle sanzioni penali e
alle disposizioni che regolano l'informativa
concernente i dati personali.
Articolo 49 Limiti
di utilizzo delle misure di semplificazione
- Non possono essere sostituiti da
altro documento i certificati medici,
sanitari, veterinari, di origine, di
conformità Ce, di marchi o brevetti.
Capo
IV - SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI
DOCUMENTI
Sezione I - Disposizioni sulla gestione
informatica dei
documenti
Articolo 50
Attuazione dei sistemi -
Piani di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati devono essere introdotti dalle
amministrazioni per realizzare entro il 1°
gennaio 2004 il protocollo informatico. Ogni
amministrazione, nell'ambito del proprio
ordinamento, individua gli uffici da
organizzare, ai fini della gestione dei
documenti, per grandi aree omogenee.
Articolo 51
Sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni - Piani
di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati devono essere adottati per
realizzare la totale automazione delle fasi
di produzione, gestione, diffusione e
utilizzazione dei propri documenti, atti,
informazioni e procedimenti nel rispetto
della tutela della riservatezza dei dati
personali. Il recupero su supporto
informatico dei documenti deve essere
valutato dalle amministrazioni che dovranno
provvedere alla sostituzione degli archivi
cartacei.
Articolo 52 Il
sistema di gestione informatica dei
documenti - La gestione informatica
dei documenti deve garantire la sicurezza e
l'integrità del sistema, la corretta
registrazione e organizzazione dei documenti
come anche consentire il reperimento e
l'accesso alle informazioni e non ultimo
fornire dati sul collegamento esistente tra
atti.
Articolo 53
Registrazione di protocollo - La
memorizzazione di specifiche informazioni è
necessaria per la registrazione di
protocollo di ogni documento ricevuto o
spedito. La produzione del registro
giornaliero di protocollo deve essere
garantita dal sistema che, in un'unica
soluzione dovrà provvedere all'assegnazione
dei dati nelle operazioni di annotazione.
Individuati i documenti che non sono oggetto
di registrazione obbligatoria.
Articolo 54
Informazioni annullate o modificate -
Stabilite le modalità per annullare o
modificare le informazioni che comunque
dovranno continuare a essere leggibili
insieme ai dati dell'operatore che ha
effettuato l'annullamento.
Articolo
55 Segnatura di protocollo
- La segnatura di protocollo
consiste nell'apposizione o associazione
all'originale, in forma permanente, dei dati
riguardanti il documento stesso. Le
informazioni minime previste sono la data e
il progressivo del protocollo e
l'identificazione dell'amministrazione.
Fissa le modalità per effettuare
l'operazione di segnatura che deve avvenire
contemporaneamente alla registrazione.
Articolo 56
Operazioni ed informazioni minime del
sistema di gestione informatica dei
documenti - Le operazioni di
registrazione, classificazione e segnatura
del protocollo sono sufficienti per
realizzare la tenuta del sistema di gestione
informatica di documenti da parte della
pubblica amministrazione.
Articolo 57 Numero
di protocollo - Il numero di
protocollo deve essere progressivo,
costituito da almeno sette cifre e va
rinnovato ogni anno solare.
Sezione II - Accesso ai documenti e alle
informazioni del
sistema
Articolo 58
Funzioni di accesso ai documenti e
alle informazioni del sistema -
L'accesso al sistema, la ricerca, la
visualizzazione e la stampa dei dati
relativi alla gestione dei documenti sono
disciplinati dai criteri di abilitazione
stabiliti dal responsabile del servizio
istituito per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi
documentari e degli archivi.
Articolo 59 Accesso
esterno - Tutte le informazioni del
sistema di gestione informatica dei
documenti possono essere utilizzate per
l'esercizio del diritto di accesso. A tal
fine le pubbliche amministrazioni
determinano i criteri tecnici e
organizzativi per l'impiego del sistema di
gestione, nel rispetto delle disposizioni
sulla tutela della riservatezza. I soggetti
privati possono utilizzare le funzioni di
ricerca messe a disposizione, anche per via
telematica, dagli Urp.
Articolo 60 Accesso
effettuato dalle pubbliche amministrazioni -
Le pubbliche amministrazioni che accedono,
con proprie applicazioni informatiche, al
sistema di gestione dei documenti delle
grandi aree organizzative omogenee, devono
adottare le modalità di interconnessione
stabilite nell'ambito delle norme e dei
criteri tecnici predisposti per la
realizzazione della Rur.
Sezione III - Tenuta e conservazione del
sistema di gestione dei
documenti
Articolo 61
Servizio per la gestione informatica
dei documenti, dei flussi documentali e
degli archivi - Il servizio dovrà
essere istituito in ciascuna delle grandi
aree organizzative omogenee e sarà posto
alle dirette dipendenze della stessa area.
Vengono definiti i compiti e individuate le
figure preposte al servizio.
Articolo
62 Procedure di salvataggio
e conservazione delle informazioni del
sistema - Le operazioni di
salvataggio dei dati su supporto magnetico
sono predisposte dal responsabile per la
tenuta del sistema di gestione. Consentito
il trasferimento dei dati di protocollo
relativi ai fascicoli che fanno riferimento
a procedimenti conclusi. Queste informazioni
sono sempre consultabili e devono essere
riprodotte, almeno ogni cinque anni, su
nuovi supporti.
Articolo 63
Registro di emergenza - Autorizzato
lo svolgimento anche manuale delle
operazioni di registrazione di protocollo
ogni qual volta si verifichi
un'interruzione, per cause tecniche, della
normale procedura informatica. Stabilite le
modalità e i tempi di utilizzo dei registri
di emergenza e del recupero dei dati.
Sezione IV - Sistema di gestione dei flussi
documentali
Articolo 64
Sistema di gestione dei flussi
documentali - La gestione dei
procedimenti amministrativi deve essere
effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati sulla base delle indicazioni
fornite dall'Aipa. I sistemi per la gestione
dei flussi documentali è finalizzata al
miglioramento dei servizi e al potenziamento
dei supporti conoscitivi delle
amministrazioni. Queste, seguendo adeguati
piani di classificazione d'archivio,
determinano autonomamente e in modo
coordinato le modalità di attribuzione dei
documenti ai fascicoli che li contengono.
Articolo 65
Requisiti del sistema per la gestione dei
flussi documentali - Il sistema per
la gestione dei flussi documentali deve
fornire informazioni sul legame esistente
tra ciascun documento e sulle statistiche di
attività dell'ufficio; consentire il
reperimento rapido e lo scambio dei dati.
Articolo 66
Specificazione delle informazioni previste
dal sistema di gestione dei flussi
documentali - Con un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri
vengono specificate le regole tecniche, i
criteri e le specifiche delle informazioni
previste, delle operazioni di registrazione
e del formato dei dati.
Sezione V - Disposizioni sugli
archivi
Articolo 67
Trasferimento dei documenti
all'archivio di deposito - Il
responsabile del servizio per la gestione
dei flussi documentali provvede a
trasferire, almeno ogni anno, fascicoli e
serie documentali relativi a procedimenti
conclusi in un apposito archivio di
deposito.
Articolo
68 Disposizioni per la
conservazione degli archivi - Il
servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi deve predisporre
un piano di conservazione per definire i
criteri di organizzazione, di selezione
periodica e conservazione permanente dei
documenti nel rispetto delle disposizioni in
materia di tutela dei beni culturali.
Articolo 69 Archivi
storici - Trasferimento negli
archivi di Stato competenti per territorio
dei documenti selezionati per la
conservazione permanente secondo quanto
previsto dalle disposizioni in materia di
beni culturali.
Sezione VI - Attuazione ed aggiornamento dei
sistemi
Articolo 70
Aggiornamenti del sistema -
Il pieno recupero e la riutilizzazione delle
informazioni acquisite con la versione
precedente devono essere assicurati per ogni
aggiornamento del sistema.
Capo V -
CONTROLLI
Articolo 71
Modalità dei controlli -
Controlli, anche a campione, possono essere
effettuati dalle amministrazioni procedenti
in tutti i casi in cui sorgono dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Definite le procedure per compiere le
verifiche e stabilite le misure di
ripristino delle irregolarità o delle
omissioni rilevabili d'ufficio non
costituenti falsità. Disciplinato
l'accertamento per le dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati.
Articolo 72
Responsabilità dei controlli - Le
misure organizzative adottate per
l'efficiente esecuzione dei controlli devono
essere individuate e rese note dalle
amministrazioni.
Capo VI -
SANZIONI
Articolo 73
Assenza di responsabilità della
pubblica amministrazione - Nessuna
responsabilità per le pubbliche
amministrazioni e loro dipendenti per
l'emissione di atti conseguenti a false
dichiarazioni o alla produzione di documenti
contenenti dati non più rispondenti a
verità.
Articolo 74
Violazione dei doveri d'ufficio -
La mancata accettazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà costituisce violazione dei doveri
d'ufficio.
Articolo
75 Decadenza dai benefici -
La non veridicità del contenuto della
dichiarazione comporta la decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato.
Articolo 76 Norme
penali - Viene punito ai sensi del
codice penale chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci e forma atti falsi.
Equivale a uso di atto falso l'esibizione di
un atto contenente informazioni non più
rispondenti a verità. Le dichiarazioni
sostitutive e quelle rese per conto delle
persone impedite a sottoscrivere sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Possibilità di applicare l'interdizione dai
pubblici uffici.
Capo VII - DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 77
Norme abrogate - Vengono
abrogate le norme incompatibili o inserite
nel provvedimento.
Articolo 78 Norme
che rimangono in vigore - Elenca le
disposizioni che restano in vigore
riguardanti la trasmissione delle
dichiarazioni fiscali, la determinazione
dell'Isee, l'imposta di bollo, l'accesso ai
documenti amministrativi e i dati personali.
1. Ai fini del presente
testo unico si intende per:
Articolo 2 (L)
1. Le norme del presente
testo unico disciplinano la formazione, il
rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e
documenti da parte di organi della pubblica
amministrazione; disciplinano altresì la
produzione di atti e documenti agli organi
della pubblica amministrazione nonché ai
gestori di pubblici servizi nei rapporti tra
loro e in quelli con l'utenza, e ai privati
che vi consentono. Le norme concernenti i
documenti informatici e la firma digitale,
contenute nel capo II, si applicano anche
nei rapporti tra privati come previsto
dall'articolo 15, comma 2 della legge 15
marzo 1997, n. 59[1].
1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano ai
cittadini italiani e dell'Unione europea,
alle persone giuridiche, alle società di
persone, alle pubbliche amministrazioni e
agli enti, alle associazioni e ai comitati
aventi sede legale in Italia o in uno dei
Paesi dell'Unione europea. (R)
Articolo 4 (R)
1. La dichiarazione di chi
non sa o non può firmare è raccolta dal
pubblico ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante. Il pubblico
ufficiale attesta che la dichiarazione è
stata a lui resa dall'interessato in
presenza di un impedimento a sottoscrivere.
(R)
Articolo 5 (L)
1. Se l'interessato è
soggetto alla potestà dei genitori, a
tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i
documenti previsti dal presente testo unico
sono sottoscritti rispettivamente dal
genitore esercente la potestà, dal tutore, o
dall'interessato stesso con l'assistenza del
curatore.
Capo II
Sezione I
Articolo 6 (L-R)
1. Le pubbliche
amministrazioni ed i privati hanno facoltà
di sostituire, a tutti gli effetti, i
documenti dei propri archivi, le scritture
contabili, la corrispondenza e gli altri
atti di cui per legge o regolamento è
prescritta la conservazione, con la loro
riproduzione su supporto fotografico, su
supporto ottico o con altro mezzo idoneo a
garantire la conformità dei documenti agli
originali. (L)
Articolo 7 (L)
1. I decreti, gli atti
ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti,
anche promiscuamente, con qualunque mezzo
idoneo, atto a garantirne la conservazione
nel tempo.
Sezione II
Articolo 8 (R)
1. Il documento informatico
da chiunque formato, la registrazione su
supporto informatico e la trasmissione con
strumenti telematici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle disposizioni del presente
testo unico.
Articolo 9 (R)
1. Gli atti formati con
strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed
originale da cui è possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e
copie per gli usi consentiti dalla legge.
Articolo 10 (R)
1. Il documento informatico
sottoscritto con firma digitale, redatto in
conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche
amministrazioni, anche di quelle di cui
all'articolo 9, comma 4, soddisfa il
requisito legale della forma scritta e ha
efficacia probatoria ai sensi dell'articolo
2712 del Codice civile[3].
Articolo 11 (R)
1. I contratti stipulati
con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma
digitale secondo le disposizioni del
presente testo unico sono validi e rilevanti
a tutti gli effetti di legge.
Articolo 12 (R)
1. Il trasferimento
elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e
soggetti privati è effettuato secondo le
regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R)
1. I libri, i repertori e
le scritture, ivi compresi quelli previsti
dalla legge sull'ordinamento del notariato e
degli archivi notarili di cui sia
obbligatoria la tenuta possono essere
formati e conservati su supporti informatici
in conformità alle disposizioni del presente
testo unico e secondo le regole tecniche
definite col decreto di cui all'articolo 8,
comma 2.
Sezione III
Articolo
14 (R)
1. Il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario, se
trasmesso all'indirizzo elettronico da
questi dichiarato.
Articolo 15 (L)
1. In materia di
trasmissione di atti o copie di atti di
stato civile o di dati concernenti la
cittadinanza da parte delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, si
osservano le disposizioni speciali sulle
funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
1. Al fine di tutelare la
riservatezza dei dati personali di cui agli
articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre
1996, n. 675[6],
i certificati ed i documenti trasmessi ad
altre pubbliche amministrazioni possono
contenere soltanto le informazioni relative
a stati, fatti e qualità personali previste
da legge o da regolamento e strettamente
necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite.
Articolo 17 (R)
1. Gli addetti alle
operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati
con strumenti informatici non possono
prendere cognizione della corrispondenza
telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o
cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per
estratto sull'esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si
tratti di informazioni per loro natura o per
espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche.
Sezione IV
Articolo 18 (L-R)
1. Le copie autentiche,
totali o parziali, di atti e documenti
possono essere ottenute con qualsiasi
procedimento che dia garanzia della
riproduzione fedele e duratura dell'atto o
documento. Esse possono essere validamente
prodotte in luogo degli originali.
(L)
Articolo 19 (R)
1. La dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà di cui
all'articolo 47 può riguardare anche il
fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di
studio o di servizio sono conformi
all'originale. Tale dichiarazione può
altresì riguardare la conformità
all'originale della copia dei documenti
fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
1. I duplicati, le copie,
gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di
legge se conformi alle disposizioni del
presente testo unico.
Articolo 21 (R)
1. L'autenticità della
sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da produrre agli organi della
pubblica amministrazione, nonché ai gestori
di servizi pubblici è garantita con le
modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma
3. (R)
Sezione V
1. Ai fini del presente
Testo unico si intende:
Articolo
23 (R)
1. A ciascun documento
informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonché al duplicato o copia di
essi, può essere apposta, o associata con
separata evidenza informatica, una firma
digitale.
Articolo 24 (R)
1. Si ha per riconosciuta,
ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile[8],
la firma digitale, la cui apposizione è
autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
Articolo 25 (R)
1. In tutti i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
la firma autografa o la firma, comunque
prevista, è sostituita dalla firma digitale,
in conformità alle norme del presente testo
unico.
Articolo 26 (R)
1. Il titolare della coppia
di chiavi asimmetriche può ottenere il
deposito in forma segreta della chiave
privata presso un notaio o altro pubblico
depositario autorizzato.
Articolo 27 (R)
1. Chiunque intenda
utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di cifratura con gli effetti di cui
all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una
idonea coppia di chiavi e rendere pubblica
una di esse mediante la procedura di
certificazione.
Articolo
28 (R)
1. Chiunque intenda
utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
o della firma digitale, è tenuto ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri.
Articolo
29 (R)
1. Le pubbliche
amministrazioni provvedono autonomamente,
con riferimento al proprio ordinamento, alla
generazione, alla conservazione, alla
certificazione ed all'utilizzo delle chiavi
pubbliche di competenza.
Sezione VI
Articolo 30 (L)
1. Nelle legalizzazioni
devono essere indicati il nome e il cognome
di colui la cui firma si legalizza. Il
pubblico ufficiale legalizzante deve
indicare la data e il luogo della
legalizzazione, il proprio nome e cognome,
la qualifica rivestita, nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
1. Salvo quanto previsto
negli articoli 32 e 33, non sono soggette a
legalizzazione le firme apposte da pubblici
funzionari o pubblici ufficiali su atti,
certificati, copie ed estratti dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico
ufficiale deve indicare la data e il luogo
del rilascio, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonché apporre la
propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Articolo
32 (L)
1. Le firme dei capi delle
scuole parificate o legalmente riconosciute
sui diplomi originali o sui certificati di
studio da prodursi ad uffici pubblici fuori
della provincia in cui ha sede la scuola
sono legalizzate dal provveditore agli
studi.
Articolo 33 (L)
1. Le firme sugli atti e
documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorità estere sono,
ove da queste richiesto, legalizzate a cura
dei competenti organi, centrali o
periferici, del Ministero competente, o di
altri organi e autorità delegati dallo
stesso.
Articolo
34 (L)
1. Le amministrazioni
competenti per il rilascio di documenti
personali sono tenute a legalizzare le
prescritte fotografie presentate
personalmente dall'interessato. Su richiesta
di quest'ultimo le fotografie possono
essere, altresì, legalizzate dal dipendente
incaricato dal Sindaco.
Sezione VII
Articolo 35 (L-R)
1. In tutti i casi in cui
nel presente testo unico viene richiesto un
documento di identità, esso può sempre
essere sostituito dal documento di
riconoscimento equipollente ai sensi del
comma 2. (R)
Articolo 36 (L)
1. Le caratteristiche e le
modalità per il rilascio della carta
d'identità elettronica e del documento
d'identità elettronico sono definite con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali.
Sezione VIII
Articolo 37 (L)
1. Le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
sono esenti dall'imposta di bollo.
Capo III
Sezione I
Articolo
38 (L-R)
1. Tutte le istanze e le
dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate
anche per fax e via telematica. (L)
Articolo 39 (L)
1. La sottoscrizione delle
domande per la partecipazione a selezioni
per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in
tutte le pubbliche amministrazioni, nonché
ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali non
è soggetta ad autenticazione.
Sezione II
Articolo 40 (L)
1. Le certificazioni da
rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualità personali e fatti,
concernenti la stessa persona, nell'ambito
del medesimo procedimento, sono contenute in
un unico documento.
Articolo
41 (L)
1. I certificati rilasciati
dalle pubbliche amministrazioni attestanti
stati, qualità personali e fatti non
soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno
validità di sei mesi dalla data di rilascio
se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore.
Articolo 42 (R)
1. Tutti i titoli di
abilitazione rilasciati al termine di corsi
di formazione o di procedimenti
autorizzatori all'esercizio di determinate
attività, ancorché definiti «certificato»,
sono denominati rispettivamente «diploma» o
«patentino».
Sezione III
Articolo
43 (L-R)
1. Le amministrazioni
pubbliche e i gestori di pubblici servizi
non possono richiedere atti o certificati
concernenti stati, qualità personali e fatti
che risultino elencati all'art. 46, che
siano attestati in documenti già in loro
possesso o che comunque esse stesse siano
tenute a certificare. In luogo di tali atti
o certificati i soggetti indicati nel
presente comma sono tenuti ad acquisire
d'ufficio le relative informazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato,
dell'amministrazione competente e degli
elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti,
ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato.
(R)
Articolo
44 (R)
1. Gli estratti degli atti
di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che
riguardano il cambiamento di stato civile e,
ove formati o tenuti dagli uffici dello
stato civile in Italia o dalle autorità
consolari italiane all'estero, vengono
acquisiti d'ufficio.
Sezione IV
Articolo 45 (L-R)
1. I dati relativi a
cognome, nome, luogo e data di nascita, la
cittadinanza, lo stato civile e la residenza
attestati in documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità, possono
essere comprovati mediante esibizione dei
documenti medesimi. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in
cui all'atto della presentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di
un documento di identità o di
riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel
documento esibito. È, comunque, fatta salva
per le amministrazioni pubbliche ed i
gestori e gli esercenti di pubblici servizi
la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità e l'autenticità
dei dati contenuti nel documento di identità
o di riconoscimento. (L)
Sezione V
Articolo
46 (R)
1. Sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualità
personali e fatti:
Articolo
47 (R)
1.
L'atto di notorietà concernente stati,
qualità personali o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato è
sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalità di cui all'articolo 38.
(R)
Articolo 48 (R)
1. Le dichiarazioni
sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
Articolo
49 (R)
1. I certificati medici,
sanitari, veterinari, di origine, di
conformità CE, di marchi o brevetti non
possono essere sostituiti da altro
documento, salvo diverse disposizioni della
normativa di settore.
Capo IV
Sezione I
Articolo 50 (R)
1. Le pubbliche
amministrazioni provvedono ad introdurre nei
piani di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati progetti per la realizzazione
di sistemi di protocollo informatico in
attuazione delle disposizioni del presente
testo unico.
Articolo
51 (R)
1. Le pubbliche
amministrazioni adottano un piano di
sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati in attuazione delle
disposizioni del presente testo unico e
secondo le norme tecniche definite
dall'Autorità per l'informatica della
pubblica amministrazione.
Articolo 52 (R)
1. Il sistema di gestione
informatica dei documenti, in forma
abbreviata «sistema» deve:
Articolo
53 (R)
1. La registrazione di
protocollo per ogni documento ricevuto o
spedito dalle pubbliche amministrazioni è
effettuata mediante la memorizzazione delle
seguenti informazioni:
Articolo
54 (R)
1. Le informazioni non
modificabili di cui all'articolo 53 lettere
a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con
la procedura di cui al presente articolo. Le
informazioni annullate devono rimanere
memorizzate nella base di dati per essere
sottoposte alle elaborazioni previste dalla
procedura.
Articolo 55 (R)
1. La segnatura di
protocollo è l'apposizione o l'associazione
all'originale del documento, in forma
permanente non modificabile, delle
informazioni riguardanti il documento
stesso. Essa consente di individuare ciascun
documento in modo inequivocabile. Le
informazioni minime previste sono:
Articolo
56 (R)
1. Le operazioni di
registrazione indicate all'articolo 53 e le
operazioni di segnatura di protocollo di cui
all'articolo 55 nonché le operazioni di
classificazione costituiscono operazioni
necessarie e sufficienti per la tenuta del
sistema di gestione informatica dei
documenti da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Articolo 57 (R)
1. Il numero di protocollo
è progressivo e costituito da almeno sette
cifre numeriche. La numerazione è rinnovata
ogni anno solare.
Sezione II
Articolo 58 (R)
1. L'accesso al sistema da
parte degli utenti appartenenti
all'Amministrazione, nonché la ricerca, la
visualizzazione e la stampa di tutte le
informazioni relative alla gestione dei
documenti sono disciplinati dai criteri di
abilitazione stabiliti dal responsabile
della tenuta del servizio di cui
all'articolo 61.
Articolo
59 (R)
1. Per l'esercizio del
diritto di accesso ai documenti
amministrativi, possono essere utilizzate
tutte le informazioni del sistema di
gestione informatica dei documenti anche
mediante l'impiego di procedure applicative
operanti al di fuori del sistema e strumenti
che consentono l'acquisizione diretta delle
informazioni da parte dell'interessato.
Articolo 60 (R)
1. Le pubbliche
amministrazioni che, mediante proprie
applicazioni informatiche, accedono al
sistema di gestione informatica dei
documenti delle grandi aree organizzative
omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50,
adottano le modalità di interconnessione
stabilite nell'ambito delle norme e dei
criteri tecnici emanati per la realizzazione
della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
Sezione
III
1. Ciascuna amministrazione
istituisce un servizio per la tenuta del
protocollo informatico, della gestione dei
flussi documentali e degli archivi in
ciascuna delle grandi aree organizzative
omogenee individuate ai sensi dell'articolo
50. Il servizio è posto alle dirette
dipendenze della stessa area organizzativa
omogenea.
Articolo
62 (R)
1. Il responsabile per la
tenuta del sistema di gestione informatica
dei documenti dispone per la corretta
esecuzione delle operazioni di salvataggio
dei dati su supporto informatico rimovibile.
Articolo 63 (R)
1. Il responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi autorizza lo
svolgimento anche manuale delle operazioni
di registrazione di protocollo su uno o più
registri di emergenza, ogni qualvolta per
cause tecniche non sia possibile utilizzare
la normale procedura informatica. Sul
registro di emergenza sono riportate la
causa, la data e l'ora di inizio
dell'interruzione nonché la data e l'ora del
ripristino della funzionalità del sistema.
(R)
Sezione
IV
Articolo 64 (R)
1. Le pubbliche
amministrazioni provvedono in ordine alla
gestione dei procedimenti amministrativi
mediante sistemi informativi automatizzati,
valutando i relativi progetti in termini di
rapporto tra costi e benefici, sulla base
delle indicazioni fornite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica
amministrazione.
Articolo 65 (R)
1. Oltre a possedere i
requisiti indicati all'articolo 52, il
sistema per la gestione dei flussi
documentali deve:
Articolo
66 (R)
1. Le regole tecniche, i
criteri e le specifiche delle informazioni
previste, delle operazioni di registrazione
e del formato dei dati relativi ai sistemi
informatici per la gestione dei flussi
documentali sono specificate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione di concerto
con il Ministro della funzione pubblica.
Sezione V
Articolo 67 (R)
1. Almeno una volta ogni
anno il responsabile del servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli
archivi provvede a trasferire fascicoli e
serie documentarie relativi a procedimenti
conclusi in un apposito archivio di deposito
costituito presso ciascuna amministrazione.
(R)
Articolo 68 (R)
1. Il servizio per la
gestione dei flussi documentali e degli
archivi elabora ed aggiorna il piano di
conservazione degli archivi, integrato con
il sistema di classificazione, per la
definizione dei criteri di organizzazione
dell'archivio, di selezione periodica e di
conservazione permanente dei documenti, nel
rispetto delle vigenti disposizioni
contenute in materia di tutela dei beni
culturali e successive modificazioni ed
integrazioni.
Articolo
69 (R)
1. I documenti selezionati
per la conservazione permanente sono
trasferiti contestualmente agli strumenti
che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi
di Stato competenti per territorio o nella
separata sezione di archivio secondo quanto
previsto dalle vigenti disposizioni in
materia di tutela dei beni culturali.
Sezione VI
Articolo 70 (R)
1. Le pubbliche
amministrazioni devono assicurare, per ogni
aggiornamento del sistema, il pieno recupero
e la riutilizzazione delle informazioni
acquisite con le versioni precedenti.
Capo V
Articolo 71 (R)
1. Le amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47. (R)
Articolo
72 (R)
1. Ai fini dei controlli di
cui all'articolo 71 le amministrazione
certificanti individuano e rendono note le
misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva
esecuzione dei controlli medesimi e le
modalità per la loro esecuzione. (R)
Capo VI
Articolo 73 (L)
1. Le pubbliche
amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i
casi di dolo o colpa grave, sono esenti da
ogni responsabilità per gli atti emanati,
quando l'emanazione sia conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a
verità, prodotti dall'interessato o da
terzi.
Articolo 74 (L-R)
1. Costituisce violazione
dei doveri d'ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorietà rese a
norma delle disposizioni del presente testo
unico. (L)
Articolo
75 (R)
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L)
1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
Capo VII
Articolo 77 (L-R)
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono
abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. 15[16];
l'articolo 2, comma 15, primo periodo della
legge 24 dicembre 1993 n. 537[17];
l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e
l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come
sostituito dall'articolo 2, comma 10 della
legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15
maggio 1997 n. 127[18];
l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16
giugno 1998 n. 191[19];
gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre
2000, n. 340[20];
l'articolo 55, comma 3 della legge 21
novembre 2000, n. 342[21][21].
(L)
Articolo
78 (L-R)
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico restano
comunque in vigore:
[1]
Il comma 2 dell’articolo 15 della
legge 59/1997 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa) è
il seguente:
[2]
Il capo II del Dlgs 490/1999
(Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali
e ambientali, a norma dell’articolo 1
della L. 8 ottobre 1997, n. 352)
riguarda la conservazione.
[3]
L’articolo 2712 del codice civile
è il seguente:
[6]
L’articolo 22 della legge 675/1996
(Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) è il seguente:
[7]
L’articolo 2714 del codice civile
è il seguente:
[9]
Il numero 1 primo comma dell’articolo
28 della legge 89/1913 (Ordinamento
del notariato e degli archivi notarili)
è il seguente:
[10]
L’articolo 605 del codice civile
è il seguente:
[11]
Il comma 2 dell’articolo 15 della
legge 675/1996 è il seguente: [12] Si veda la nota 1.
[13]
«Disposizioni integrative della L. 31
dicembre 1996, n. 675, sul trattamento
di dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici», pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 17 maggio 1999 n. 113.
[14]
L’articolo 10 della legge 675/1996
è il seguente: |