|
Guida al Testo Unico CHI PUO’ E CHI DEVE APPLICARE LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO (art. 2)Cosa cambia
L’applicazione delle disposizioni in
materia di autocertificazione viene estesa
a tutti i soggetti privati che le vogliano
accettare. Ciò significa che i privati,
come ad esempio banche ed assicurazioni,
hanno la possibilità di accettare
l’autocertificazione, ma non sono
obbligati a farlo, poiché si tratta di una
facoltà e non di un obbligo.
Le disposizioni del testo unico sulla
produzione di atti e documenti, quindi, si
applicano:
1.
A tutte le amministrazioni
pubbliche;
2.
Ai gestori di servizi pubblici nei
rapporti con l’utenza
I gestori di servizi pubblici sono tenuti
ad applicarle nei rapporti con l’utenza,
mentre nei rapporti con il personale, con
le imprese che partecipano alle gare ecc.
sono equiparati ai privati, e non sono
quindi tenuti ad accettare
l’autocertificazione, ma possono scegliere
di farlo;
3.
Ai privati che lo consentono. Perché
Le novità sopra descritte si sono rese
necessarie perché la semplificazione
prodotta dal ricorso
all’autocertificazione nei confronti delle
amministrazioni pubbliche e dei
concessionari di pubblici servizi è stata
tale da renderne interessante l’utilizzo
anche per alcuni soggetti privati come
banche, assicurazioni, ecc. Anche per
questi soggetti gli strumenti di
semplificazione della documentazione
amministrativa sono una risorsa capace di
snellire la propria attività e di
migliorare il proprio rapporto con
l’utenza. Per questo, con la legge n. 340
del 2000, le cui disposizioni in materia
sono ora raccolte nel Testo Unico, è stata
riconosciuta anche ai privati la
possibilità di accettare le
autocertificazioni dai propri clienti,
senza però limitare la loro sfera di
autonomia privata e quindi senza imporre
loro l’obbligo di accettare le
dichiarazioni sostitutive. Fate attenzione:
·
Alcuni gestori di servizi pubblici
svolgono anche attività di tipo privato,
ad esempio l’Ente Poste è tenuto ad
accettare l’autocertificazione nella
gestione del servizio postale ma non è
tenuto a farlo nei servizi bancari, per i
quali è assimilato a un privato. Alcuni
soggetti privati possono svolgere attività
in concessione (per conto di soggetti
pubblici): le banche, che sono private,
sono tenute ad accettare
l’autocertificazione quando riscuotono il
pagamento di tributi per conto di
un’amministrazione e gestiscono quindi un
servizio pubblico;
·
L’autorità giudiziaria non è tenuta ad
accettare l’autocertificazione;
·
Le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà rivolte ai privati
richiedono l’autentica della firma.
CHI PUO’ UTILIZZARE LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO (art. 3)
Cosa cambia
La possibilità di utilizzare le
dichiarazioni sostitutive è estesa anche
agli extracomunitari con regolare permesso
di soggiorno limitatamente agli stati,
alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili in Italia da
soggetti pubblici. Inoltre le
dichiarazioni sostitutive possono essere
utilizzate anche nell’ambito di materie
per cui esiste una convenzione fra
l’Italia ed il Paese di provenienza del
cittadino extracomunitario (ad es.
convenzioni in materia tributaria).
Restano comunque salvi i casi
espressamente regolati dal “Testo Unico
sull’immigrazione”.
Le disposizioni in materia di produzione
di atti o documenti possono quindi essere
utilizzate da:
·
I cittadini italiani e dell’Unione
europea;
·
Le persone giuridiche, le società
di persone, le pubbliche amministrazioni,
gli enti, i comitati e le associazioni
aventi sede legale in Italia o in uno dei
paesi dell’Unione europea;
·
I cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti in Italia
limitatamente ai dati verificabili o
certificabili in Italia da soggetti
pubblici;
·
I cittadini extracomunitari che ne
hanno necessità in procedimenti relativi a
materie per cui esiste una convenzione fra
il loro Paese di origine e l’Italia. Perché
La limitazione della possibilità di
utilizzare le autocertificazioni con le
stesse modalità previste per i cittadini
italiani ai soli cittadini extracomunitari
residenti in Italia ha creato dei problemi
operativi e degli aggravi di procedura in
tutti i procedimenti in cui la situazione
rilevante non è la residenza ma il
possesso del regolare permesso di
soggiorno. Per questo si è ritenuto di
superare questa limitazione estendendo la
possibilità di utilizzare direttamente le
autocertificazioni anche ai cittadini non
residenti ma con regolare permesso di
soggiorno, dato che anche nei loro
confronti è possibile operare una verifica
di quanto dichiarato presso le
amministrazioni pubbliche italiane. CASI DI IMPEDIMENTO (art. 4)Cosa cambia
La dichiarazione nell’interesse di chi si
trovi in una situazione di impedimento
temporaneo per ragioni di salute, può
essere sostituita dalla dichiarazione,
resa dal coniuge o, in sua assenza, dai
figli o, in mancanza di questi, da un
altro parente in linea retta o collaterale
fino al terzo grado. Tale dichiarazione
deve contenere l’indicazione
dell’esistenza di un impedimento
temporaneo per ragioni di salute e va resa
davanti al pubblico ufficiale, che deve
accertare l’identità del dichiarante.
Per i casi di impedimento a firmare (e
cioè analfabetismo o impedimento fisico)
già previsti dal d.P.R. 403 del 1998, il
Testo Unico elimina l’indicazione delle
cause dell’impedimento mantenendo ferma
l'identificazione della persona che rende
la dichiarazione e l’attestazione da parte
del pubblico ufficiale che la
dichiarazione è stata a lui resa in
presenza di un impedimento a
sottoscrivere.
Fate attenzione:
·
Per ragioni di riservatezza non
deve mai essere indicata la causa
dell’impedimento;
·
Sono legittimati ad effettuare la
dichiarazione in luogo di chi si trova in
una situazione di momentaneo impedimento
per ragioni di salute il suo coniuge o i
suoi parenti, fino al terzo grado di
parentela. A tale riguardo occorre
ricordare che sono parenti:
-
in linea retta, le persone che si
trovano in una situazione di discendenza
diretta (genitori/figli; nonni/nipoti;
ecc.);
-
in linea collaterale, le persone
che hanno almeno un ascendente comune
(fratelli/sorelle; zii/nipoti; ecc).
Il grado
di parentela si calcola:
-
per i parenti in linea retta,
contando le generazioni: genitori/figli
sono dunque parenti di primo grado,
nonni/nipoti di secondo; bisnonni/nipoti
di terzo, ecc.;
-
per i parenti in linea collaterale,
risalendo dalla persona che ha
l’impedimento, di figlio in padre, fino
all’ascendente comune e ridiscendendo da
questo, di padre in figlio, fino alla
persona che rende la dichiarazione, senza
contare l’ascendente: fratello/sorella
sono dunque parenti di secondo grado;
zio/nipote parenti di terzo grado.
Dalla
parentela va distinta l’affinità, che è il
rapporto che lega un coniuge ai parenti
dell’altro coniuge. Le persone legate a
chi si trova in uno stato di impedimento
da un rapporto di affinità non possono
rendere dichiarazioni per suo conto.
In
sintesi possono effettuare la
dichiarazione al posto di chi si trova in
uno stato di impedimento:
-
parenti in linea retta: genitori,
nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti;
-
parenti in linea collaterale: zii,
fratelli, nipoti. Perché
L’art. 4 disciplina i casi di impedimento
e introduce al comma 1 una nuova
semplificazione per i casi di temporaneo
impedimento per ragioni di salute che
permetterà di affrontare numerose
problematiche ripetutamente segnalate nel
corso dell’applicazione del d.P.R. n.403
del 1998. Per ragioni di tutela della
riservatezza dei dati personali è stata
eliminata la menzione della causa
dell’impedimento.
AUTENTICA DI COPIE (art. 19)Cosa cambia
Il Testo Unico amplia i casi in cui è
ammessa la possibilità, già introdotta dal
d.P.R. n. 403 del 1998 per le
pubblicazioni, di sostituire l’autentica
di copia di un documento con la
dichiarazione di conformità all’originale,
effettuata con dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
In particolare, è possibile attestare che
è conforme all’originale:
·
La copia di un atto o di un
documento rilasciato o conservato da
un’amministrazione pubblica;
·
La copia di una pubblicazione, di
un titolo di studio o di servizio;
·
La copia di documenti fiscali che
devono obbligatoriamente essere conservati
dai privati;
·
La copia di una pubblicazione,
secondo quanto già previsto dal d.P.R. n.
403 del 1998.
L’utilizzo di questo strumento di
semplificazione si aggiunge, senza
prevederne però l’eliminazione, alle
modalità più tradizionali di autentica
delle copie già previste dalla legge n. 15
del 1968 e dal d.P.R. n. 403 del 1998:
·
Autentica da parte del pubblico
ufficiale presso il quale è depositato
l’originale o al quale deve essere
prodotto, del notaio, del cancelliere, del
segretario comunale e del funzionario
incaricato dal sindaco;
·
Autentica da parte del responsabile
del procedimento per il quale è richiesta
la copia o dal dipendente addetto a
ricevere la documentazione. In questo caso
la copia ha validità solo per il
procedimento in corso. Fate attenzione
·
La dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà che attesta la
conformità all’originale di una copia va
sottoscritta davanti al dipendente addetto
(oppure inviata per fax) o presentata con
la fotocopia del documento d’identità
della persona che l’ha firmata e non è
dovuta l’imposta di bollo;
·
Per l’autenticazione della copia
davanti al pubblico ufficiale presso il
quale è depositato l’originale o al quale
deve essere prodotto, al notaio, al
cancelliere, al segretario comunale, al
funzionario incaricato dal sindaco e al
dipendente addetto a ricevere la
documentazione è dovuta l’imposta di
bollo. Perché
Lo strumento introdotto dall’art. 2, comma
2 del d.P.R. n. 403 del 1998 si è
dimostrato molto utile per ridurre le
incombenze che l’autentica di copia pone a
carico sia dell’amministrazione pubblica
che dei cittadini. Per questo si è
ritenuto opportuno ampliare l’utilizzo
della dichiarazione di conformità anche a
casi diversi da quelli in cui è richiesta
l’autentica della copia di una
pubblicazione, estendendola ad una più
ampia casistica di documenti
amministrativi.
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE (art. 34)Cosa cambia
L’art.55, comma 3 della legge n.342 del
2000, riportato all’art 34 del Testo
Unico, ha definitivamente chiarito che la
legalizzazione delle fotografie è esente
da bollo. Rimane ferma la legalizzazione
della fotografia, presentata dal diretto
interessato, presso le amministrazioni
competenti al rilascio di documenti
personali o presso il Comune.
Perché
Anche in questo caso viene definitivamente
chiarita una annosa problematica
interpretativa relativa all’imposta di
bollo. PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO NOTORIETA' (artt. 21 e 38)Che cosa cambia
L’autenticità della firma delle istanze e
di tutte le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà rivolte alle
pubbliche amministrazioni o ai gestori di
servizio pubblico viene sempre assicurata
attraverso la firma di fronte al
dipendente addetto oppure attraverso la
presentazione o l’invio per fax allegando
la fotocopia del documento d’identità
della persona che l’ha firmata. La
fotocopia va inserita nel fascicolo.
Rimane l’autenticazione con le modalità
tradizionali davanti al notaio, segretario
comunale, dipendente incaricato dal
sindaco, cancelliere, dipendente addetto a
ricevere la documentazione:
·
Per le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà rivolte ai privati;
·
Per le domande relative alla
riscossione di benefici economici
(pensioni, contributi, etc.) da parte di
un’altra persona. Fate attenzioneLe istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà:
·
Quando sono rivolte alle
amministrazioni o ai gestori di servizi
pubblici non vanno autenticate, ma sono
sottoscritte davanti al dipendente addetto
oppure presentate da un'altra persona o
inviate per fax allegando la fotocopia del
documento di identità della persona che le
ha firmate. Rimane, dove prevista in
precedenza, l’imposta di bollo sulle
istanze;
·
Quando sono rivolte ai privati
vanno autenticate ed è dovuta l’imposta di
bollo;
·
Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se
sottoscritte con la firma digitale o
quando il sottoscrittore è identificato
dal sistema informatico attraverso la
carta di identità elettronica;
·
Le istanze e le dichiarazioni
sostitutive possono essere sempre inviate
per fax con la fotocopia del documento
d’identità della persona che le ha
firmate. Perché
L’eliminazione dell’obbligo di autentica
della firma delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà
contestuali o comunque collegate ad
un’istanza rivolta alla pubblica
amministrazione, e la sua sostituzione con
la possibilità di firmarle in presenza del
dipendente addetto o di presentarle
allegando la fotocopia del documento di
identità del dichiarante - come previsto
dall’art. 2 della legge n. 191 del 1998 -
si sono rivelate molto efficaci nel
semplificare gli adempimenti connessi alla
presentazione di documenti alla pubblica
amministrazione. Di fatto, l’unico onere
restava quello di verificare l’esistenza
di una condizione di contestualità o di
collegamento fra la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà e
l’istanza, condizione che peraltro risulta
essere presente nella gran parte dei casi
pratici e rende quindi spesso superflua la
distinzione. Per questo si è ritenuto di
eliminare questa distinzione, prevedendo
che tali modalità di sostituzione
dell’autentica valgano in tutti i casi in
cui sia necessario presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà alla pubblica amministrazione. “VIETATO” CHIEDERE CERTIFICATI AI CITTADINI (artt. 43 e 46)Cosa cambia
In base all’art. 43 del Testo Unico, le
amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi non possono chiedere ai cittadini
·
I certificati in tutti i casi in
cui si può fare l’autocertificazione;
·
I documenti che esse stesse sono
tenute a certificare o che comunque sono
in loro possesso.
Invece di chiedere i certificati al
cittadino, le amministrazioni e i gestori
di servizio pubblico devono accettare
l’autocertificazione o acquisire d’ufficio
le informazioni necessarie, facendosi
indicare dal cittadino interessato gli
elementi indispensabili al loro
reperimento (ad esempio per un diploma di
maturità il cittadino deve indicare la
scuola e l’anno in cui lo ha conseguito).
Le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi non possono più chiedere i
certificati relativi a:
a)
data e luogo di nascita;
b)
residenza;
c)
cittadinanza;
d)
godimento dei diritti civili e
politici;
e)
stato di celibe, coniugato, vedovo
o stato libero;
f)
stato di famiglia;
g)
esistenza in vita;
h)
nascita del figlio, morte del
coniuge, del genitore, del figlio ecc.;
i)
iscrizione in albi o elenchi tenuti
da pubbliche amministrazioni (come ad
esempio l’iscrizione alla Camera di
Commercio);
l)
appartenenza a ordini
professionali;
m)
titolo di studio, esami sostenuti;
n)
qualifica professionale posseduta,
titolo di specializzazione, abilitazione,
formazione, aggiornamento e qualificazione
tecnica;
o)
reddito, situazione economica;
p)
assolvimento di obblighi
contributivi;
q)
possesso e numero di codice
fiscale, di partita IVA e tutti i dati
presenti nell’archivio dell’anagrafe
tributaria;
r)
stato di disoccupazione;
s)
qualità di pensionato e categoria
di pensione;
t)
qualità di studente;
u)
qualità di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili;
v)
iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z)
tutte le situazioni relative
all'adempimento degli obblighi militari,
comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa)
non aver riportato condanne penali
e non essere destinatario di provvedimenti
iscritti nel casellario giudiziale;
bb)
non essere a conoscenza di essere
sottoposto a procedimenti penali;
cc)
vivere a carico;
dd)
tutti i dati contenuti nei registri
di stato civile (ad esempio la maternità,
la paternità, la separazione o comunione
dei beni);
ee)
non trovarsi in stato di
liquidazione o di fallimento e non aver
presentato domanda di concordato
La richiesta di questi certificati
costituisce violazione dei doveri
d’ufficio.
Fate attenzione
·
Il divieto di richiedere
certificati vale per le amministrazioni e
non per i cittadini. Questi possono
continuare a richiedere i certificati e le
amministrazioni sono sempre tenute a
rilasciarli;
·
Le amministrazioni e i gestori di
servizi pubblici possono richiedere al
cittadino solo i certificati che non
possono essere sostituiti con l’autocertificazione,
cioè i certificati medici, di conformità
CE, di marchi o brevetti;
·
L’esibizione del documento di
riconoscimento, per i dati in esso
contenuti (nascita, residenza,
cittadinanza, stato civile e codice
fiscale, che sarà presente nella carta di
identità elettronica) ha lo stesso valore
probatorio dei corrispondenti certificati
(art. 45);
·
Le amministrazioni devono
predisporre la modulistica per le
dichiarazioni sostitutive con il richiamo
alle sanzioni penali previste dall’art.76
e l’informativa relativa al trattamento
dei dati personali. Nella modulistica per
le istanze vanno inserite le formule delle
dichiarazioni sostitutive. PerchéIl divieto, che il d.P.R. n. 403 del 1998 aveva previsto soltanto per alcune amministrazioni (scuole, motorizzazione civile, comuni, università), di richiedere certificazioni per tutti gli stati, le qualità personali o i fatti attestabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, si è rivelato lo strumento più idoneo per dare effettiva e completa realizzazione dei principi, a lungo inapplicati, della legge n.15 del 1968 e dell’art.18 della legge n. 241 del 1990. Per questo si è ritenuto utile generalizzare a tutte le amministrazioni questo divieto, assicurando d’altra parte l’esigenza di certezza e di buon andamento dell’attività amministrativa attraverso disposizioni tese a rendere più agevoli le attività di acquisizione diretta e di controllo per via telematica, attraverso le quali si dovrebbe arrivare, a regime, alla completa eliminazione sia dei certificati che delle autocertificazioni attraverso lo scambio dei dati tra amministrazioni per via telematica. LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE (art. 46)Cosa cambia
L’elenco degli stati, dei fatti e delle
qualità personali attestabili con
dichiarazione sostitutiva di
certificazione viene integrato. Oltre ai
casi già previsti dal d.P.R. n. 403 del
1998 si può attestare con dichiarazione
sostitutiva di certificazione:
·
Di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
·
Di non trovarsi in stato di
liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato.
Le dichiarazioni sostitutive di
certificazione possono essere presentate
ai privati che vi consentono (vedi anche
paragrafo 1). Fate attenzione
La dichiarazione sostitutiva di
certificazione:
·
Va firmata dal cittadino
interessato senza autentica anche quando è
rivolta ai soggetti privati e non è dovuta
l’imposta di bollo;
·
Può essere presentata anche da
un'altra persona oppure inviata per fax
(senza allegare la fotocopia del documento
di identità) o per via telematica;
·
È definitiva ed ha la stessa
validità del certificato o dell'atto che
sostituisce;
·
Le amministrazioni devono
predisporre la modulistica per le
dichiarazioni sostitutive con il richiamo
alle sanzioni penali previste dall’art.76
e l’informativa relativa al trattamento
dei dati personali. Nella modulistica per
le istanze vanno inserite le formule delle
dichiarazioni sostitutive. Perché
Alcune certificazioni frequentemente
richieste ai cittadini risultavano escluse
dagli elenchi di cui all’art. 2 della
legge n. 15 del 1968 ed all’art. 1, comma
1 del d.P.R. n. 403 del 1998, contenenti
l’indicazione delle certificazioni per cui
è ammessa la sostituzione tramite
dichiarazione sostitutiva di
certificazione. Tale lacuna produceva
spesso la conseguenza di maggiori oneri
nei confronti dei cittadini. Per questo,
attraverso l’art. 46 del Testo Unico, si è
provveduto ad ampliare l’elenco degli
stati, qualità personali e fatti
comprovabili con dichiarazione sostitutiva
di certificazione. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’ (art. 35)Cosa cambia
All’art. 35 viene chiarito che in tutti i
casi in cui nel Testo Unico viene
richiesto un documento d’identità esso può
essere sostituto da un documento di
riconoscimento equipollente. Sono
equipollenti alla carta d’identità:
·
Il passaporto
La patente di guida
·
La patente nautica
·
Il libretto di pensione
·
Il patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici
·
Il porto d’armi
·
Le tessere di riconoscimento
rilasciate da un’amministrazione dello
stato, purché munite di fotografia e di
timbro o altra segnatura equivalente
·
L’art.38 inoltre prevede che la
carta d’identità elettronica possa essere
utilizzata, oltre alla firma digitale, per
inviare istanze e dichiarazioni per e-mail
(vedi par. 6)
·
Rimangono ferme (art.35) le
previsioni della legge n.127 del 1997 e
del d.P.R. n. 403 del 1998 in materia di
esibizione di documenti al posto dei
certificati. I dati relativi al
cognome, al nome, alla residenza, alla
cittadinanza e allo stato civile,
contenuti in documenti di identità e di
riconoscimento, possono essere attestati
con l’esibizione degli stessi documenti.
In tal caso la fotocopia del documento
viene allegata al fascicolo. L’art.35
inoltre prevede che nel caso il documento
sia scaduto possa essere ugualmente
esibito, con una dichiarazione
dell’interessato sulla fotocopia del
documento che i dati in esso contenuti non
sono cambiati. Perché:
Queste disposizioni esplicitano le
previsioni della normativa previgente in
modo da evitare le problematiche
interpretative che si sono registrate. LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 38 e 47)Cosa cambia
Tutte le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà rivolte alle
amministrazioni ed ai gestori di servizi
pubblici, anche quelle non collegate ad
una domanda, sono sottoscritte davanti al
dipendente addetto oppure presentate o
inviate con la fotocopia del documento
d’identità della persona che le ha
firmate.
La firma delle dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà rivolte ai privati
va autenticata con conseguente pagamento
dell’imposta di bollo.
Con la dichiarazione sostituiva dell’atto
di notorietà possono essere attestati
quindi:
·
I fatti, le qualità personali e gli
stati a conoscenza del diretto
interessato, non compresi nell’elenco dei
dati autocertificabili con dichiarazione
sostitutiva di certificazione (vedi
paragrafo 7);
·
La conformità all’originale della
copia di un documento (vedi paragrafo 4).
Inoltre l’art. 37 prevede che ai fini del
rilascio dei duplicati di documenti è
possibile attestarne lo smarrimento con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà nei casi in cui la legge non
preveda la denuncia all’autorità
giudiziaria. Fate attenzioneLe dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà:
·
Quando sono rivolte alle
amministrazioni o ai gestori di servizi
pubblici non vanno autenticate, ma sono
sottoscritte davanti al dipendente addetto
oppure presentate da un'altra persona o
inviate per fax allegando la fotocopia del
documento di identità della persona che le
ha firmate;
·
Quando sono rivolte ai privati
vanno autenticate ed è dovuta l’imposta di
bollo;
·
Hanno valore definitivo e la stessa
validità temporale dell'atto che
sostituiscono;
·
Le amministrazioni pubbliche e i
gestori di servizi pubblici che non
accettano le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà violano i doveri
d'ufficio. CONTROLLI E ACQUISIZIONE DIRETTA (artt. 43, 71 e 72)Cosa cambia
Per agevolare i controlli, anche a
campione e nei casi di ragionevole dubbio,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese
e l’acquisizione diretta di dati e
documenti, che le amministrazioni sono
tenute ad effettuare, il Testo Unico
prevede che:
·
I controlli e l’acquisizione
diretta possono essere effettuati per via
telematica o per fax;
·
Le amministrazioni certificanti
(cioè le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei loro
archivi i dati contenuti nelle
dichiarazioni sostitutive o richiesti
direttamente dalle amministrazioni
procedenti) sono tenute a consentire,
senza oneri, la consultazione per via
ordinaria e per via telematica dei loro
archivi;
·
La consultazione diretta degli
archivi, da parte dalle amministrazioni e
dei gestori di pubblici servizi ai fini
delle attività di controllo e di
acquisizione d’ufficio, è da ritenersi
compatibile con la normativa in materia di
tutela dei dati personali, perché la legge
n. 340 del 2000, prevede, con disposizione
ora trasferita nel Testo Unico, che tale
consultazione sia da considerarsi
effettuata per finalità di rilevante
interesse pubblico. Per le amministrazioni
e i gestori di pubblici servizi non è
prevista l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali. E’ comunque vietato al
personale accedere a dati diversi da
quelli che si devono controllare o
acquisire d’ufficio. L’amministrazione che
detiene gli archivi deve rilasciare a
quelle che effettuano i controlli
un’autorizzazione nella quale siano
indicati i limiti e le condizioni di
accesso volti ad assicurare la
riservatezza dei dati personali;
·
Quando l’amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni
relative a stati, qualità personali e
fatti presso l’amministrazione competente
per la loro certificazione, il rilascio e
l’acquisizione del certificato non sono
necessari e le informazioni sono
acquisite, senza oneri, con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare la certezza
della loro fonte di provenienza;
·
Per effettuare il controllo sulle
dichiarazioni sostitutive può essere
richiesta la conferma scritta della
veridicità della dichiarazione resa.
Per quanto riguarda le responsabilità
delle amministrazioni il Testo Unico
stabilisce che:
·
La mancata risposta alle richieste
di controllo entro 30 giorni costituisce
violazione dei doveri di ufficio;
·
Le amministrazioni certificanti
individuano e rendono note le misure
organizzative adottate per l’efficiente,
efficace e tempestiva esecuzione dei
controlli medesimi e le modalità per la
loro esecuzione.
Inoltre il Testo Unico stabilisce le
modalità per i controlli da parte dei
soggetti privati ai quali è stata estesa
la facoltà di accettare le
autocertificazioni:
·
L’amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione,
previa definizione di appositi accordi, è
tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso
del dichiarante, conferma scritta, anche
attraverso l’uso di strumenti informatici
o telematici, della corrispondenza di
quanto dichiarato con i dati da essa
custoditi.
Infine se le dichiarazioni sostitutive
presentano delle irregolarità o delle
omissioni che non costituiscono falsità,
il funzionario competente a ricevere la
documentazione dà notizia all’interessato
di tale irregolarità. In mancanza di
regolarizzazione da parte
dell’interessato, il procedimento per il
quale è stata resa la dichiarazione non ha
seguito.
Fate attenzione
·
Il dipendente che riceve le
dichiarazioni sostitutive non è
responsabile del loro contenuto: se in
seguito a una verifica una dichiarazione
si rivela falsa, la responsabilità è
esclusivamente del cittadino che ha reso
la dichiarazione, il quale decade dai
benefici ottenuti e viene denunciato
all’autorità giudiziaria.
PerchéLa grande attenzione alle esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa che ha contraddistinto la normativa di riforma degli ultimi anni non ha offuscato la consapevolezza dell’importanza della certezza pubblica, che si è cercato di garantire prevedendo e potenziando il sistema dei controlli sulle autocertificazioni. Le disposizioni contenute a tale riguardo nel d.P.R. n. 403 del 1998 si sono dimostrate in tal senso particolarmente significative. Prendendo spunto dalle esperienze di attuazione di queste disposizioni, il Testo Unico ha precisato meglio le misure organizzative da adottare per assicurare l’efficacia dei controlli, affermando in particolare dei precisi doveri e delle responsabilità per le amministrazioni certificanti, sia nel mettere a disposizione le proprie banche dati, sia nell’approntare e nel rendere noti gli adempimenti organizzativi necessari per dare risposta alle amministrazioni che richiedono la conferma dei dati autocertificati dai cittadini. DOVERI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI (artt. 72-74)Cosa cambia
Il Testo
Unico prevede espressamente che costituisca
violazione dei doveri d’ufficio la richiesta
di certificati o di atti di notorietà nei
casi previsti dall’articolo 43 (vedi par.
7), in cui ci sia l’obbligo del dipendente
di accettare la dichiarazione sostitutiva.
Inoltre l’articolo 73 prevede che la mancata
risposta entro 30 giorni dalla richiesta di
controllo, costituisce violazione dei doveri
d’ufficio per il funzionario che se ne rende
responsabile. Queste previsioni esplicitate
dal Testo Unico completano quelle già
introdotte dalla legge n.127 del 1997 e dal
d.P.R. n.403 del 1998.
In
conclusione costituiscono violazione dei
doveri d’ufficio:
·
La mancata risposta alle richieste di
controllo entro trenta giorni;
·
La mancata accettazione delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione
o di atto di notorietà;
·
La richiesta di certificati o di atti
di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell’articolo 43, ci sia l’obbligo del
dipendente di accettare la dichiarazione
sostitutiva;
·
Il rifiuto da parte del dipendente
addetto di accettare l’attestazione di
stati, qualità personali e fatti mediante
l’esibizione di un documento di
riconoscimento;
·
La richiesta e la produzione, da
parte rispettivamente degli ufficiali di
stato civile e dei direttori sanitari, del
certificato di assistenza al parto ai fini
della formazione dell’atto di nascita. Fate attenzione
I
dipendenti pubblici, salvi i casi di dolo o
colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilità per il contenuto delle
dichiarazioni sostitutive e per l’emanazione
di atti sulla base di false dichiarazioni o
di documenti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, prodotti
dall’interessato o da terzi. PerchéIl principale ostacolo alla semplificazione della documentazione amministrativa è sempre stata la “resistenza burocratica” alle norme che la prevedevano: è emblematica in tal senso, la prolungata disattenzione riservata alla legge n. 15 del 1968. L’esperienza delle norme più recenti in materia, dalla legge n. 127 del 1997 al d.P.R. n. 403 del 1998, ha dimostrato che queste resistenze possono essere superate, oltre che con l’evidenziazione dei vantaggi dell’uso degli strumenti di semplificazione anche per le amministrazioni e con le idonee iniziative tese alla responsabilizzazione e all’aggiornamento del personale, anche con la previsione di sanzioni nei confronti di chi rifiuta di accettare questi strumenti. Per questo nel Testo Unico è stata estesa la gamma delle ipotesi di violazione dei doveri d’ufficio, allo scopo di assicurare l’applicazione ed il pieno utilizzo del maggior numero possibile di strumenti di semplificazione.
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2002 |