Tutti gli strumenti
antiburocrazia
di Vincenzo
Martorano
La
dichiarazione sostitutiva è ancora il mezzo
più utilizzato per alleggerire il peso della
certificazione amministrativa.
Ma anche l’acquisizione d’ufficio dei dati e
l’esibizione del documento d’identità sono
valide alternative troppo spesso
dimenticate.
Una rete extranet consentirà al cittadino di
rivolgersi a qualsiasi ufficio pubblico
senza vincolo territoriale
La dichiarazione
sostitutiva è attualmente lo strumento di
semplificazione della documentazione
amministrativa più usato. È, però, destinato
a essere superato, nel medio-lungo periodo,
grazie al progetto di decertificazione
contenuto nel piano per l'e-government.
Nelle intenzioni del Governo, il cittadino
potrà ottenere, infatti, ogni servizio
pubblico cui ha diritto rivolgendosi a una
qualsiasi amministrazione di front-office
abilitata (tra cui, in particolare, quelle
locali), indipendentemente da ogni vincolo
di competenza territoriale. All'atto della
richiesta, l'utente, una volta identificato
mediante la carta d'identità elettronica,
non dovrà fornire alcun dato che lo riguarda
e che sia già in possesso di una qualsiasi
amministrazione. Il sistema informativo
dovrà, cioè, essere in grado di reperire
direttamente presso l'ufficio pubblico che
li detiene tutti i dati che consentono
l'erogazione del servizio.
L'accesso ai servizi -
L'accesso ai servizi e alle informazioni
sarà assicurato da una rete nazionale
Extranet che connetterà tra loro tutte le
reti esistenti e in via di attivazione,
nonché da un sistema di portali (per
l'informazione normativa, per i servizi al
cittadino, per i servizi all'impiego, per i
servizi alle imprese e per i servizi di
certificazione), cioè da una serie di
caselli d'ingresso alla rete stessa, ognuno
dei quali consentirà di fruire di uno o più
servizi.
Di particolare interesse si presenta il
portale per i servizi di certificazione.
Coinvolgendo le amministrazioni che
detengono le banche dati più rilevanti e che
hanno già un elevato livello di
informatizzazione (ministeri delle Finanze e
della Giustizia, Camere di commercio, Inps,
anagrafi comunali), il piano d'azione si
propone di rendere accessibili sin dalla
prima fase i dati di cui esse sono titolari,
per consentire, nel rispetto della
riservatezza dei dati personali, sia di
verificare immediatamente le informazioni di
natura certificatoria necessarie per
l'erogazione del servizio, sia di procedere
ai controlli successivi sulle dichiarazioni
sostitutive.
Nella seconda fase del progetto, il portale
in questione offrirà anche servizi
accessibili direttamente alle procedure
informatiche delle amministrazioni
procedenti, in modo da rendere completamente
automatico l'accesso agli archivi delle
amministrazioni certificanti.
Il piano evidenzia, poi, la consapevolezza
del fatto che una significativa copertura
dell'accesso a tutte le principali funzioni
certificatorie implica l'inclusione, tra le
amministrazioni accessibili, di tutte le
anagrafi e, quindi, il completamento del
progetto di integrazione delle stesse, pure
compreso nel documento governativo.
Nel quadro
così delineato, è evidente il grande rilievo
che avranno in futuro gli istituti
dell'accertamento d'ufficio e della
documentazione mediante esibizione,
strumenti di semplificazione che, pur
presenti nel nostro ordinamento da oltre 30
anni, hanno sinora avuto, per ragioni sia
tecnologiche che culturali, uno scarso
livello di applicazione. Entrambi gli
istituti trovano nel testo unico una
regolamentazione che ricalca, per grandi
linee, quanto stabilito dalla normativa
previgente, non senza qualche aggiustamento
finalizzato alla loro piena attuazione nel
futuro quadro giuridico-tecnologico, come
delineato in precedenza.
Gli accertamenti d'ufficio -
Ricalcando la disciplina già contenuta
nell'articolo 7 del Dpr 403/1998, l'articolo
43 del testo unico, attraverso una
ricostruzione normativa che, a dire il vero,
avrebbe potuto essere più lineare, chiarisce
per quali stati, fatti e qualità le
amministrazioni pubbliche (e, ora, anche i
gestori di pubblici servizi) debbano
procedere ad acquisire d'ufficio le relative
informazioni. Si tratta:
delle circostanze indicate nell'articolo 46
del testo unico stesso, cioè di quelle per
le quali è ammessa la presentazione di una
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
delle circostanze attestate in documenti già
in possesso dell'amministrazione procedente
o che comunque essa stessa sia tenuta a
certificare.
Per acquisire la
certezza della sussistenza di tali stati,
qualità e fatti, non è consentito richiedere
al cittadino le tradizionali certificazioni,
richiesta che concreterebbe la violazione
dei doveri d'ufficio di cui all'articolo 74
del testo unico, ma neanche le relative
dichiarazioni sostitutive, qualora
l'interessato indichi l'amministrazione
competente e gli elementi indispensabili per
il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti. Solo nel caso in cui tali
indicazioni non vengano fornite,
l'interessato deve essere invitato ad
autocertificare le circostanze rilevanti.
Per quanto riguarda, invece, gli estratti
degli atti dello stato civile, l'articolo
44, nel riprodurre l'articolo 9 del Dpr
403/1998, stabilisce che essi siano
acquisiti d'ufficio per i procedimenti che
riguardano il cambiamento di status (ove
siano formati o tenuti dagli uffici dello
stato civile in Italia o dalle autorità
consolari italiane all'estero) ovvero quando
«sia indispensabile». Si ricordi, comunque,
che l'articolo 21, comma 2, del Dpr 396/2000
(recante il nuovo ordinamento dello stato
civile, pubblicato sul supplemento ordinario
n. 223/L alla Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 2000 n. 303, e su Guida agli Enti
Locali del 3 febbraio 2001 n. 4), ha
generalizzato tale obbligo per tutti i
documenti occorrenti per la formazione
dell'atto di stato civile, purché essi siano
reperibili presso uffici della pubblica
amministrazione.
Ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 43,
le comunicazioni tra l'amministrazione
procedente e quella certificante possono
essere effettuate via telefax o posta
elettronica. In particolare, le informazioni
possono essere acquisite con qualunque mezzo
idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza, senza che sia
necessario il rilascio (e la conseguente
acquisizione) del certificato vero e
proprio. Al fine di agevolare la diffusione
dell'istituto e, soprattutto, di
disciplinare le modalità operative che
saranno utilizzate in un prossimo futuro, il
comma 4 stabilisce che le amministrazioni
certificanti sono tenute a consentire a
quelle procedenti la consultazione per via
telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati
personali. A tale ultimo proposito il comma
2, nel riproporre quanto disposto
dall'articolo 3 della legge 340/2000,
considera come svolta per finalità di
rilevante interesse pubblico, ai fini della
normativa sulla privacy, la richiamata
consultazione diretta da parte di una
pubblica amministrazione o di un gestore di
servizio pubblico, sulla base di apposita
autorizzazione dell'amministrazione
certificante. Viene in tal modo autorizzato
il trattamento dei dati di natura sensibile
oggetto dell'accertamento d'ufficio. Resta
fermo, in ogni caso, in applicazione dei
principi di pertinenza e non eccedenza, il
divieto di accedere a dati diversi da quelli
di cui è necessario acquisire la certezza.
Come ha osservato il Garante per la
protezione dei dati personali,
l'individuazione di tali limiti dovrebbe
essere completata dalle amministrazioni
certificanti in sede di rilascio della
richiamata autorizzazione all'accesso,
eventualmente sulla base di alcuni criteri
inclusi in provvedimenti di carattere
generale che la medesima Autorità si è
riservata di emanare.
Si noti, poi, come sia il comma 4 che il
comma 5 dell'articolo 43 in esame prevedano
che gli scambi informativi concernenti gli
accertamenti d'ufficio debbano essere
effettuati senza oneri. Ciò sta a
significare che l'amministrazione
certificante non potrà addebitare a quella
procedente - né, a maggior ragione, al
cittadino - le eventuali spese sostenute per
fornire riscontro alla richiesta di notizie.
Vengono definitivamente fugati, quindi, i
dubbi sorti in proposito in numerose realtà
locali, che hanno sicuramente contribuito a
rendere, sino a oggi, ancor più problematica
la diffusione dell'istituto in questione.
Sulla base di un'esplicita indicazione
contenuta nei pareri resi dalle Commissioni
parlamentari, l'articolo 78 del testo
unico lascia in vita l'articolo 18, commi 2
e 3, della legge 241/1990, che avevano
sinora disciplinato la materia (unitamente
all'articolo 10 della legge 15/1968 e al già
citato articolo 7 del Dpr 403/1998, che sono
stati invece abrogati). Ciò sta a
significare che l'amministrazione - ma non
anche il gestore di pubblici servizi - potrà
essere chiamata ad acquisire d'ufficio, su
indicazione dell'interessato, documenti (o
copia di essi) in possesso di altra
amministrazione e attestanti fatti, stati e
qualità diversi e ulteriori rispetto a
quelli indicati dall'articolo 46 del testo
unico. È superflua qualsiasi considerazione
sull'opportunità di tale sovrapposizione,
che rompe da subito l'unitarietà del testo e
pone seri problemi di coordinamento
normativo, problemi che un testo unico, per
definizione, dovrebbe soltanto risolvere.
La documentazione mediante
esibizione - Mentre l'infrequente
applicazione dell'istituto dell'acquisizione
d'ufficio può essere ricondotta alle
obiettive difficoltà operative
riscontrabili, soprattutto in assenza di
stabili collegamenti informatici, meno
spiegabile è senza dubbio l'altrettanto
scarsa applicazione dello strumento
dell'esibizione di documenti, anch'esso
introdotto dalla legge 15/1968, in
considerazione della sua innegabile
semplicità d'impiego. Rilanciato di recente
dalla legge 127/1997 e dal Dpr 403/1998, che
ne hanno ulteriormente snellito le modalità,
esso acquisterà senz'altro un rilievo
decisivo con la diffusione della carta
d'identità elettronica, che è destinata a
essere il principale, se non l'unico,
interfaccia tra cittadino e pubblica
amministrazione.
Secondo l'articolo 45 del testo unico, che
ricalca le disposizioni introdotte dai
provvedimenti normativi richiamati da
ultimo, i dati relativi a cognome, nome,
luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo
stato civile (ovviamente se indicato: si
veda l'articolo 35, comma 3, del medesimo
Dpr 445/2000) e la residenza attestati in
documenti d'identità o di riconoscimento -
anche su supporto cartaceo, ovviamente - in
corso di validità possono essere comprovati
mediante esibizione dei documenti stessi,
fatta salva la possibilità, per le
amministrazioni e per i gestori di servizi
pubblici, di verificare nel corso del
procedimento la veridicità e l'autenticità
dei dati, per la registrazione dei quali è
sufficiente l'acquisizione di fotocopia non
autenticata del documento esibito.
Un'interessante novità è introdotta, poi,
dal comma 3 della norma stessa, che consente
- similmente a quanto già previsto per i
certificati - di utilizzare, allo scopo,
anche documenti d'identità o di
riconoscimento scaduti, purché l'interessato
dichiari, sulla relativa fotocopia, che i
dati non hanno subito alcuna variazione
dalla data di rilascio. Secondo l'articolo
74 del testo unico, il rifiuto da parte del
dipendente incaricato di accettare
l'attestazione di stati, qualità e fatti
mediante l'istituto in esame, costituisce
violazione dei doveri d'ufficio.
D'altro canto, il medesimo articolo 45 vieta
la richiesta di certificati attestanti dati
contenuti nel documento d'identità o di
riconoscimento, qualora la sua esibizione
sia richiesta all'atto della presentazione
di un'istanza da parte del cittadino.
Occorre osservare, in conclusione, come
l'ambito applicativo dell'istituto, seppure
ampliato con la disposizione citata da
ultimo, abbia subito una compressione in
relazione all'abrogazione degli articoli 5 e
6 della legge 15/1968, non trasfusi nel testo
unico, che consentivano - anche se con
modalità non particolarmente snelle - di
comprovare fatti, stati e qualità attraverso
l'esibizione anche di documenti diversi da
quelli d'identità.
La
legalizzazione della firma
Definizione |
Attestazione ufficiale della legale
qualità di chi ha apposto la propria
firma su atti, certificati, copie ed
estratti nonché dell'autenticità della
firma stessa. |
Finalità |
Consentire all'atto di esplicare effetti
al di fuori dei limiti territoriali in
cui ricade la competenza dell'organo che
lo ha emanato. |
Ambito di
applicazione |
a) firme
di capi di scuole parificate o
legalmente riconosciute apposte su
diplomi e certificati da prodursi fuori
provincia;
b) firme su atti e documenti formati
nello Stato e da valere all'estero
davanti ad autorità estere;
c) firme su atti e documenti formati
all'estero da autorità estere e da
valere nello Stato;
d) firme su atti e documenti da valere
nello Stato e rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare
estera in Italia. |
Uffici
competenti |
a)
provveditore agli studi;
b) organi centrali e periferici del
ministero competente o autorità dallo
stesso delegata;
c) rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero;
d) prefetture. |
Formalità |
Indicazione del nome e del cognome di
colui la cui firma si legalizza;
indicazione della data e del luogo della
legalizzazione nonché del nome, del
cognome e della qualifica rivestita dal
pubblico ufficiale legalizzante;
apposizione della firma per esteso e del
timbro d'ufficio. |
Esenzioni |
Quelle
previste da leggi o da accordi
internazionali (si vedano, in
particolare, la legge 106/1990 e la
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre
1961). |
Norme
di riferimento |
Articoli
30-33 del testo unico. |
a cura di
Vincenzo Martorano
|
La
legalizzazione della fotografia
Definizione |
Attestazione, da parte di una pubblica
amministrazione, che un'immagine
fotografica corrisponde alla persona
dell'interessato. |
Ambito di
applicazione |
Procedimenti amministrativi di rilascio
di documenti personali. |
Soggetti
competenti |
Dipendente addetto a ricevere la
documentazione (se le fotografie sono
presentate personalmente
dall'interessato); dipendente incaricato
dal sindaco. |
Formalità |
Identificazione del soggetto raffigurato
nella fotografia; esenzione dall'imposta
di bollo. |
Norma
di riferimento |
Articolo
34 del testo unico. |
a cura di
Vincenzo Martorano
|
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