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Il passepartout
dell’autocertificazione
di Vincenzo Martorano
Per spingere i
cittadini a utilizzare le dichiarazioni
sostitutive, gli uffici competenti sono
tenuti a predisporre moduli specifici, e ad
adeguare i fac simile di domanda che devono
contenere formule predefinite.
Il principale
strumento di semplificazione della
documentazione amministrativa è la
dichiarazione sostitutiva, ormai assurta a
simbolo del nuovo rapporto tra cittadino e
pubblici poteri. Essa evita al soggetto
interessato, quando chiede il rilascio di un
determinato provvedimento amministrativo o
l'erogazione di un servizio pubblico, di
dover produrre, in allegato alla relativa
domanda, i certificati idonei a dimostrare
l'esistenza dei presupposti e il possesso
dei requisiti previsti dalla norma,
dichiarando egli stesso la sussistenza di
quei presupposti e requisiti.
·
l'articolo 4
del Dl 323/1996, convertito dalla legge
425/1996, il quale prevede che i minorati
civili titolari di pensioni, assegni e
indennità presentino al ministero del Tesoro
una dichiarazione sostitutiva attestante le
proprie condizioni di salute, con
particolare riferimento alle infermità che
avevano dato luogo all'erogazione del
beneficio economico;
·
l'articolo 39
della legge 448/1998, secondo cui i soggetti
portatori di handicap possono attestare con
autocertificazione l'esistenza delle
condizioni personali richieste ai fini
dell'adozione di provvedimenti
amministrativi o dell'acquisizione di
vantaggi, benefici economici, prestazioni
sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie
e così via;
·
l'articolo 1
del Dpr 355/1999, che consente, ai fini
dell'ammissione alla scuola, di
autocertificare l'avvenuta effettuazione di
vaccinazioni obbligatorie.
La modulistica -
Al fine di agevolare il cittadino
nell'utilizzo dello strumento della
dichiarazione sostitutiva, l'articolo 48,
commi 2 e 3, del testo unico ribadisce che
gli uffici pubblici sono tenuti a
predisporre appositi moduli nonché ad
adeguare i fac simile di domanda, che devono
contenere le formule delle dichiarazioni
necessarie.
·
permette
l'impiego dell'autocertificazione anche a
coloro che non sono a conoscenza delle
relative norme e, quindi, della possibilità
di avvalersi di tale strumento;
·
razionalizza
l'eventuale attività di controllo,
consentendo quindi di snellire anche i
successivi adempimenti di competenza
dell'amministrazione procedente e di quella
certificante.
Nei modelli dev'essere
apposto anche il richiamo alle sanzioni
penali previste in caso di falsa
dichiarazione nonché l'informativa richiesta
dall'articolo 10 della legge 675/1996, sulla
protezione dei dati personali (il cui
inserimento era in precedenza previsto come
facoltativo).
·
per attestare,
nell'interesse del dichiarante, fatti,
qualità e stati relativi a soggetti diversi,
purché rientranti nella sfera di conoscenza
diretta del dichiarante stesso (articolo 47,
comma 2);
·
per attestare
il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, di una
pubblicazione, di un titolo di studio o di
servizio ovvero di un documento fiscale che
deve essere obbligatoriamente conservato dal
privato è conforme all'originale (articolo
19);
·
per comprovare,
in vista del rilascio dei relativi
duplicati, lo smarrimento di documenti di
riconoscimento o, comunque, attestanti stati
e qualità personali dell'interessato,
eccetto i casi in cui la legge preveda
espressamente la necessità di denunciare il
fatto agli organi di polizia (articolo 47,
comma 4).
Mentre le prime due disposizioni ripropongono quanto già previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dpr 403/1998, pur con un consistente ampliamento dell'ambito di operatività per quanto concerne l'autentica di copia, in precedenza ammessa solo per le pubblicazioni e per i titoli da presentare nei concorsi pubblici, la terza introduce una novità assoluta per il nostro ordinamento, le cui potenzialità applicative sembrano, comunque, prima facie limitate, data la sussistenza dell'obbligo di denuncia in caso di smarrimento dei più comuni documenti. Quando è ammessa la dichiarazione sostitutiva
Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2002
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