Gestione Informatica

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LE NORME SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

a cura di Mariella Guercio


Premessa. Il ruolo del sistema documentario pubblico nella società dell’informazione

La diffusione di risorse tecnologiche per il trattamento dei documenti costituisce una rilevante occasione di razionalizzazione e miglioramento del sistema informativo pubblico e, più in generale, del complessivo lavoro amministrativo.

E', naturalmente, indispensabile che siano innanzi tutto definite regole e disposizioni comuni che rendano possibile l'interoperabilità dei sistemi informatici e garantiscano condizioni di trasparenza e una corretta e adeguata documentazione dell'azione amministrativa. A questo fine è orientato il complesso di norme recentemente approvate in materia di gestione documentale e riunificate nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

All’origine dei provvedimenti ora ricordati, c'è, in primo luogo, la finalità di trasformare il sistema documentario in un sistema informativo specializzato e altamente qualificato, affidato alla tecnologia informatica e telematica mediante:

·         l'automazione delle attività di acquisizione e organizzazione dei documenti d'archivio (registrazione, classificazione/fascicolazione dei documenti),

·         lo scambio telematico dei dati di registrazione e l'accesso in rete ai sistemi documentali (compatibilmente con i limiti dettati dalle norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati personali), mediante lo sviluppo di regole e di formati che garantiscano l'interoperabilità,

·         la produzione, trasmissione e conservazione di documenti informatici giuridicamente validi, autentici e affidabili, ricorrendo a meccanismi di firma elettronica o digitale

·      l'integrazione dei flussi di lavoro amministrativo e documentario grazie all'utilizzo di programmi di workflow management e strumenti di telelavoro (gestione dei flussi documentali).

 

Finalità della normativa sulla gestione informatica dei documenti

Le disposizioni sulla tenuta degli archivi correnti e di deposito delle pubbliche amministrazioni, oggi regolamentate dal testo unico definiscono sul piano nazionale criteri e regole per la formazione, gestione, accesso e conservazione dei documenti, non solo con l'obiettivo di garantire il mantenimento della memoria documentaria, ma anche quello - reso esplicito soprattutto nella nuova normativa - di promuovere il miglioramento dell’azione amministrativa e favorire l'accesso e la trasparenza alla documentazione pubblica. A questo fine si stabilisce, ai sensi dell'articolo 50, che la gestione dei documenti debba essere effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.

Finalità generale delle norme descritte è, infatti, quello di trasformare il sistema documentario in un sistema informativo allo stesso tempo specializzato e ispirato a criteri uniformi, altamente qualificato e affidato alla tecnologia informatica e telematica mediante:

·         la condivisione delle informazioni (e quindi dei documenti) all'interno del sistema amministrativo e con i cittadini,

·         la riduzione delle operazioni di routine e il miglioramento della qualità dei risultati.

Il decreto ha l'obiettivo di aggiornare la normativa esistente facendo salvi i principi generali e cogliendo le opportunità che vengono offerte dalle nuove tecnologie (documento elettronico, sistemi di information retrieval e database relazionali, reti e programmi di workflow). Fa propria esplicitamente l'esigenza di eliminare la frammentazione dei sistemi documentali mediante "l'abolizione dei registri cartacei, la diminuzione degli uffici di protocollo e la razionalizzazione dei flussi documentali", ma anche quella di "migliorare la trasparenza dell'azione amministrativa attraverso strumenti che consentano un effettivo esercizio del diritto di accesso allo stato dei procedimenti e ai relativi documenti da parte dei soggetti interessati (cittadini e imprese)".

In particolare, il provvedimento si limita a fissare poche regole di limitato contenuto "tecnologico", ma di forte impatto organizzativo, poiché definisce obiettivi ambiziosi sul piano del miglioramento dell'azione pubblica, ma lascia alle amministrazioni la responsabilità nella scelta del modello da adottare e del livello di informatizzazione da seguire.

L'autonomia di ciascuna amministrazione si esercita in primo luogo nella individuazione dei settori amministrativi che sono da considerare in termini unitari ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti, ovvero degli ambiti dei nuovi sistemi di gestione informatica che saranno governati da una specifica struttura, il Servizio per la tenuta informatica dei documenti e degli archivi. Il decreto si limita a stabilire il criterio di base di tale determinazione: la definizione di grandi aree organizzative omogenee coerenti con l'adozione di criteri uniformi e condivisi in materia di classificazione e di organizzazione archivistica e comunicazione interna tra le aree stesse (articolo 51).

I contenuti innovativi della normativa

Gli obiettivi funzionali dell'intervento normativo riguardano:

·         i requisiti della gestione informatica dei documenti con particolare attenzione ai criteri e alle condizioni dell'attività di registrazione (elementi, informazioni annullate o modificate, segnatura di protocollo, operazioni e informazioni minime, formato del protocollo) (articoli 52-57),

·         l’accesso ai documenti e alle informazioni di sistema sia in relazione agli utenti esterni che alle altre amministrazioni (articoli 58-60),

·         l’archiviazione e conservazione delle registrazioni, cioè alle strutture organizzative e alle responsabilità per la gestione (articolo 61), alle procedure di salvataggio e archiviazione dei dati (articolo 62), al registro di emergenza (articolo 63),

·         le disposizioni sulla gestione dei flussi documentali relative ai principi e ai requisiti dell'integrazione con i flussi amministrativi (articoli 64-66),

·         le disposizioni sugli archivi, dedicate a definire le modalità per il trasferimento dei documenti nell’archivio di deposito (articolo 67), per la conservazione degli archivi (articolo 68) e per il trattamento degli archivi storici (articolo 69),

Le attività definite con maggior dettaglio riguardano le garanzie di certezza giuridica nell’acquisizione e trasmissione di documenti. Il provvedimento stabilisce (all'articolo 53):

·         quali elementi registrare (data e numero di registrazione progressivo annuale generati automaticamente e non modificabili secondo un formato unico, mittente/destinatario con eventuali informazioni relative a codice fiscale, indirizzo, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica, data e numero di protocollo del documento ricevuto se disponibili, oggetto del documento registrato in forma non modificabile)

·         quali documenti registrare (ogni documento ricevuto e spedito con le eccezioni e le inclusioni previste nell'articolo 53, comma 5),

·         con quali modalità registrare (in un'unica soluzione che preveda anche l'apposizione o associazione della segnatura di protocollo, ovvero delle informazioni apposte sul/associate al documento contemporaneamente al momento della sua registrazione allo scopo di identificarlo inequivocabilmente mediante l'indicazione obbligatoria del numero progressivo di protocollo, della data di registrazione, dell’indicazione dell’amministrazione/area organizzativa ed eventualmente dell’indicazione dell’ufficio di assegnazione/provenienza, dell’indice di classificazione e di altri elementi presenti al momento della registrazione utili o necessari).

Requisiti minimi obbligatori dell’intervento di informatizzazione sono:

§          la registrazione di protocollo (secondo le modalità stabilite nell'articolo 53),

§          la segnatura di protocollo (secondo le modalità previste nell'articolo 55),

§          la classificazione, alla cui natura e funzione si fa riferimento nella parte dedicata alla gestione dei flussi documentali e nelle regole tecniche applicative (dpcm 23 novembre 2000) oltre che nella citata direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 28 ottobre 1999.

Gli aspetti più innovativi rispetto al passato sono costituite dalle disposizioni che istituiscono il Servizio per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti e degli archivi e ne definiscono le competenze (la sezione II e la sezione III del Capo IV). Il servizio, cioè una struttura dedicata e responsabile, diretta da personale tecnico, è istituito da ogni amministrazione in ciascuna grande area organizzativa omogenea (articolo 50 e articolo 61). E’ affidato a un dirigente/funzionario “comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente”. Al servizio sono attribuiti compiti molto impegnativi sia in materia di gestione dei flussi documentali che per la tenuta degli archivi correnti e di deposito (articoli 61-63 e 67-69).

Gli adempimenti delle amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni sono chiamate:

·       a individuare con proprio decreto nell’ambito del proprio ordinamento gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee,

·       a nominare il responsabile (funzionario o dirigente competente in materia tecnico-archivistica) del servizio per la gestione informatica dei documenti e degli archivi,

·       ad adottare e rendere pubblico il manuale di gestione, che descrive il sistema di gestione e conservazione

·       a definire tempi, modalità e misure per il superamento della frammentazione del sistema documentario (eliminazione dei protocollo di settore o di reparto).

Qualche osservazione conclusiva

L’attuazione della normativa si basa su due condizioni essenziali che sono esplicitate dal legislatore: la individuazione di strutture responsabili e qualificate con compiti di regolamentazione e coordinamento e l’utilizzo di risorse umane professionalmente preparate a un lavoro impegnativo sia dal punto di vista dell'organizzazione che da quello tecnologico.

Nel nuovo ambiente digitale, il servizio documentario non si caratterizza più come un'unità a bassa centralità organizzativa che svolge attività marginali e di routine e un ruolo di "controllo burocratico", ma diviene una struttura ad alta centralità, regolamentata e ad elevato tasso di automazione burocratico cui si affidano funzioni di servizio per il rapido reperimento e la condivisione delle risorse documentali dell'amministrazione.

L’introduzione sistematica di nuove tecniche di archiviazione non ha, quindi, solo un effetto di riduzione di tempi di risposta, ma incide in modo pervasivo sull’organizzazione stessa del lavoro, innovando lo stesso modello tradizionale e gerarchico delle pubbliche amministrazioni, introducendo inoltre fattori di razionalizzazione, risparmio di tempo e mezzi a condizione che non ignorino o sottovalutino la complessità degli interventi, la loro natura organizzativa più che tecnologica, il bisogno di risorse umane qualificate, la necessità di prevedere investimenti duraturi.

Non si tratta, infatti, di rispondere a bisogni immediati, ma ai bisogni informativi documentari anche di lungo periodo delle amministrazioni secondo una duplice esigenza di continuità e di sostegno al cambiamento.


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Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2002