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DOCUMENTO INFORMATICO E FIRMA DIGITALE a cura di Marco Bombardelli Ricercatore di Diritto Amministrativo presso l’Università di Trento
Il Testo Unico delle
norme in materia di documentazione
amministrativa definisce come documento
informatico la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti. In quanto
“rappresentazione informatica”, questo
tipo di documento non va confuso con i
documenti cartacei prodotti attraverso
sistemi informatici, mediante procedimenti
di stampa su carta. Esso assume infatti
validità giuridica nella sua specifica
forma digitale, e quindi nella sua
consistenza virtuale, senza bisogno che
questa venga “tradotta” nelle più
tradizionali forme del documento cartaceo.
Quando il documento informatico fornisce
la rappresentazione “del contenuto di
atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
fini dell’attività amministrativa”, esso
costituisce un documento amministrativo
informatico.
Date queste
caratteristiche, il principale problema
giuridico nella redazione e nell’utilizzo
del documento informatico sta
nell’individuazione di uno strumento volto
a garantirne:
·
l’autenticità, intesa come veridicità ed
attendibilità del documento;
·
l’integrità, intesa come sua
immodificabilità, o comunque come
riconoscibilità delle modifiche ad esso
apportate dopo la sua redazione finale;
·
la probatorietà, intesa come necessità di
accettare come certo sul piano giuridico
quanto in esso riportato;
·
la non ripudiabilità intesa come
impossibilità per chi lo ha redatto ed
utilizzato in un rapporto giuridico di
disconoscerlo in un momento successivo.
Nel documento
cartaceo queste caratteristiche vengono
usualmente assicurate attraverso la firma
autografa, in virtù dei suoi caratteri di
esclusività (in quanto legata ad un solo
individuo) e di univocità (non ci può
essere più di una firma a
contraddistinguere un individuo).
Nel documento
informatico la riproduzione delle
caratteristiche della firma autografa non
è immediata e sicuramente non può essere
ottenuta con la semplice riproduzione (via
scanner o altro mezzo idoneo) della firma
autografa del soggetto che ha formato il
documento. Per questo il Testo Unico
prevede che il documento informatico venga
corredato della firma digitale, che viene
definita come “risultato della procedura
informatica (validazione) basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente
al sottoscrittore mediante la chiave
privata ed al destinatario mediante la
chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti
informatici” (art. 1, comma 1, lett. n).
Dunque,
l’apposizione della firma digitale su di
un documento informatico non si traduce
semplicemente nell’aggiungere qualcosa in
calce al documento stesso (come ad esempio
potrebbe accadere con l’immagine della
firma autografa), ma significa sottoporre
il documento ad una trasformazione che ha
come risultato quello di dare tutte le
garanzie abitualmente assicurate con la
firma apposta in calce ai documenti
cartacei.
La firma digitale è
la coppia di codici informatici che
consente questa trasformazione e per poter
venire validamente utilizzata essa deve
preventivamente essere certificata da una
apposita autorità di certificazione.
Questa, in particolare, mette a
disposizione dell’utente il software per
generare la coppia di chiavi in cui
consiste la firma digitale, effettua la
certificazione, rilascia il certificato ed
estrapola la chiave pubblica, dandone
idonea pubblicità ed inserendoli in un
apposito registro.
L’apposizione della firma digitale
consiste nella “segnatura” del documento
informatico da parte del suo autore con la
chiave privata – a lui solo disponibile e
da lui soltanto utilizzabile – e nella
successiva
trasmissione al destinatario del documento
così contrassegnato, generalmente assieme
al certificato da cui è ricavabile la
chiave pubblica. Se il certificato non
viene trasmesso, la chiave pubblica può
comunque essere richiesta dal destinatario
all’autorità di certificazione.
All’atto del ricevimento del documento informatico, il destinatario dovrà applicare ad esso il codice costituito dalla chiave pubblica e verificare se questa operazione fa reagire correttamente la “segnatura” apposta dall‘autore del documento con la chiave privata. Se tale reazione avviene significa che la chiave privata con cui il documento è stata contrassegnata con la chiave privata ad essa corrispondente, che è una ed una sola, e ciò si traduce nella garanzia dell’autenticità e dell’integrità del documento.
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2002 |